Docenti di religione, ripartono i pensionamenti per settembre
giovedì 22 novembre 2018
Il Ministero dell'Istruzione e l'Inps hanno emanato le istruzioni operative valide per la stagione dei pensionamenti della scuola nel 2019 (nota Miur n. 50647 del 16 no-vembre scorso). Gli insegnanti di religione, gli altri docenti, il personale educativo e i diversi operatori del settore devono presentare le nuove domande di cessazione dal servizio entro il 12 dicembre 2018, in modo da riscuotere l'assegno della vecchiaia a partire dal 1° settembre 2019. La scadenza vale, oltre per le cessazioni per dimissioni volontarie, anche per le richieste di permanenza in servizio, o per poter raggiungere il minimo di 20 anni di contribuzione, oppure per revocare una domanda già avviata. Ipotesi particolare riguarda coloro che pur avendo il requisito dei contributi per la pensione anticipata (43 anni e 3 mesi gli uomini e 42 anni e 3 mesi le donne) ma non l'età di 65 anni al 31 agosto 2019, chiedono di passare al part time.
Diverse sono le modalità (obbligatorie) con le quali comunicare la cessazione: a) via web "Procedura Polis - Istanze on line" per gli insegnanti di religione; b) direttamente alla scuola, e su modulo cartaceo, per il personale in servizio nelle province di Trento, Bolzano e Aosta, c) in forma cartacea per le richieste di trattenimento in servizio o di maturazione del minimo contributivo.
L'effettivo diritto alla pensione va invece accertato dagli uffici Inps, su espressa domanda dell'interessato direttamente sul sito dell'Istituto (oppure tramite un patronato o anche per telefono), sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo. La collaborazione tra il Ministero e l'Istituto di previdenza, che sarà formalizzata da una prossima convenzione fra i due enti, consentirà di anticipare, da parte dell'Inps, l'acquisizione dei dati contributivi e, inoltre, di comunicare tempestivamente ai docenti dimissionari l'eventuale mancata maturazione dei requisiti pensionistici. Nel frattempo le scuole stanno procedendo ad una esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione e di riscatto presentate entro il 31 agosto 2000, non ancora definite, relative ai nuovi aspiranti alla pensione.
Quota 100. È facile presumere che queste disposizioni sono suscettibili di modifiche e di integrazioni a seguito di un annunciato decreto con regole più puntuali per chi intende lasciare il servizio con quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) e, in particolare, con le condizioni di questa ennesima riforma applicabili al settore scolastico. Necessario, inoltre, il raccordo con le situazioni per le quali sono stati già convalidati i requisiti per l'accesso all'Ape sociale.
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