Amministratore di ente locale, possesso della partita Iva, iscrizione alla Gestione Separata Inps. Queste tre condizioni si riscontrano in numerosi funzionari di enti locali. L'intreccio dei tre fattori personali ha per l'Inps una precisa regolamentazione nella Gestione separata dei collaboratori, ma che necessita ora di alcuni aggiustamenti, esposti nel recente messaggio n. 3268 del 10 settembre scorso. L'Istituto ripercorre la vecchia vicenda dei lavoratori autonomi con partita Iva, iscritti alla Gestione separata e senza altre coperture, che erano soggetti a versare un contributo pensionistico del 27% sul reddito professionale (aliquota imposta dal 2015). Le proteste di diverse rappresentanze professionali per il soffocante peso della contribuzione sulla scarsa redditività delle partite Iva, hanno poi ottenuto la riduzione dello stesso contributo al 25% (legge 232 del 2016), fermo restando in ogni caso un'aggiunta dello 0,72% destinata alle prestazioni accessorie (malattia, maternità ecc.). Per identificare correttamente queste situazioni all'interno dei versamenti mensili a cura degli enti locali, e per garantire agli amministratori interessati una regolare maturazione dei loro diritti, l'Inps ha istituito il nuovo "codice 19" da aggiungere al "Tipo rapporto - Collaboratore" sin dai versamenti correnti. Il codice 19 deve essere integrato anche sui versamenti effettuati dal 2015 in poi per gli amministratori con aliquota piena al 27,72 e/o al 25,72%.
Quota 100. Fra i recenti chiarimenti sul divieto di cumulo di Quota 100 con altri redditi, l'Inps precisa che sono invece cumulabili le indennità percepite dagli amministratori locali, esenzione valida in genere per le indennità che siano comunque collegate a cariche pubbliche elettive. Il Testo Unico degli Enti Locali indica infatti che questi compensi non sono assimilabili ai redditi da lavoro. In dettaglio, sono l'indennità di funzione spettante al sindaco, al presidente della provincia, dell'area metropolitana, della comunità montana, del consiglio comunale e provinciale. Lo stesso vale per i componenti degli organi comunali, provinciali ecc.
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