Cumulo gratuito, novità anche per gli iscritti al Fondo Clero
giovedì 16 febbraio 2017
Iministri di culto che in passato hanno chiesto di cumulare nel Fondo Clero contributi di altre gestioni (o, viceversa, di trasferire altrove quelli del Fondo) hanno sempre incontrato ostacoli ed opposizioni. Tranne un caso – accolto solo in Corte di Cassazione – il "cumulo" è sempre stato un argomento tabù negli uffici del Fondo Clero.
La storia rende però giustizia ai sacerdoti e ai ministri di altre confessioni religiose. Le vie per sommare spezzoni di contributi sono attualmente diverse e tutte non estranee al Fondo.
Ricongiunzione. La legge regolatrice del Fondo (n. 903/1973) prevede un generico divieto di cumulo di contributi. Ma quel divieto è stato superato – ben sei anni dopo – dalla successiva legge n.29/79 che ha introdotto per la prima volta nel sistema previdenziale la possibilità di ricongiungere. Ed ogni nuova legge modifica le precedenti, salvo che faccia espresse eccezioni.
Totalizzazione. Il costo delle ricongiunzioni onerose ha indotto il legislatore ad istituire nel 2006 la totalizzazione al tempo del pensionamento. Un intervento inconsueto dello stesso Inps che ottenne che nel relativo decreto fosse indicato espressamente fra le gestioni interessate anche il Fondo Clero.
Cumulo. Il cumulo gratuito di contributi sparsi ovunque è la novità che la legge di stabilità offre da quest'anno a tutti i lavoratori. A beneficiarne sono i lavoratori dipendenti, gli autonomi, gli assicurati alla Gestione separata, ed anche i liberi professionisti nelle rispettive Casse di previdenza. In pratica la legge ha voluto indicare tutti gli interessati per far intendere in modo specifico che il nuovo cumulo ha carattere universale e che non vi sono eccezioni, che altrimenti sarebbero state espressamente indicate.
Questo effetto della norma è fatto proprio dal Fondo Clero. L'antica legge del 1973, tuttora vigente, dispone all'art. 27 che si applicano al Fondo tutti i benefici e i provvedimenti di carattere generale che il sistema previdenziale riconosce alle varie categorie di lavoratori. Anche i ministri di culto sono stati riconosciuti "lavoratori" in senso lato e quindi da includere nel complesso dei lavoratori dipendenti e autonomi, pubblici e privati (Cassazione Lavoro, sent. 2757-8 febbraio 2006).
Antichi o recenti divieti di cumulo sono quindi tutti banditi dalla previdenza sacerdotale, a conferma del suo ruolo paritario tra i vari Fondi gestiti dall'Inps. Lo stesso Istituto di previdenza ne ha preso atto, in occasione del recente accoglimento di un ricorso in merito alla decorrenza retroattiva delle pensioni, prima negata ma poi accolta nel Fondo Clero in virtù del citato art. 27.
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