Contributi, occhio al cumulo
martedì 27 luglio 2010
Fra le varie disposizioni in materia di previdenza, la manovra anticrisi tocca anche le pensioni liquidabili col criterio della totalizzazione dei contributi registrati presso diverse gestioni o fondi previdenziali (Inps, Inpdap, Casse professionali). Il cumulo gratuito di questi versamenti, utile per maturare un unico oppure più corposo trattamento di pensione di vecchiaia o di anzianità, va richiesto, proprio per la sua finalità, al tempo del compimento dell'età pensionabile ed esclusivamente all'Inps. È la legge, infatti, che ha affidato all'Istituto di previdenza il compito di mettere insieme gli spezzoni di contributi dovunque questi si trovino. Una volta accertato il diritto al cumulo, la pensione totalizzata decorre dal mese successivo a quello nel quale è stata presentata la do-manda per l'assegno. Il decreto anticrisi è intervenuto specificamente sulle pensioni liquidate con la totalizzazione. La nuova decorrenza di queste pensioni è stabilita dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. La modifica sarà in vigore dal 1° gennaio 2011. I diciotto mesi di differimento partono quindi non dal mese successivo alla domanda ma da quello di maturazione dei requisiti (età e contributi) della propria pensione.
Il danno della manovra. Il decreto ha introdotto così una diversità di trattamento fra i pensionandi interessati. Per le pensioni ordinarie dei dipendenti pubblici e privati è stata, infatti, stabilita la nuova finestra mobile di dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti. A parte la disparità fra le due categorie di pensioni (ordinarie e totalizzate) che non trova motivazioni giuridiche, la differenza di sei mesi in più appare anche come un'aggravante ingiustificabile nel caso in cui solo il cumulo dei contributi consente al lavoratore di raggiungere la pensione.
La nuova decorrenza (18 mesi in più) tocca, in particolare, anche le pensioni che sono totalizzate con il cumulo di contributi versati presso una Cassa di liberi professionisti. E' questa una indebita invasione di campo della previdenza pubblica presso le casse professionali che mal si concilia con la loro autonomia, riconosciuta dalla legge e sempre rivendicata dalle stesse Casse.
In salvo. È escluso dall'applicazione della nuova decorrenza tutto il personale del comparto della scuola, per il quale resta fissa al 1° settembre la decorrenza unica per tutte le pensioni. Sono inoltre esenti le pensioni ai familiari superstiti (decorrenza al primo giorno del mese successivo al decesso del lavoratore) e le pensioni di inabilità (mese successivo alla domanda).
In particolare, si applica il vecchio regime delle decorrenze anche ai lavoratori con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per la pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Infine, ai lavoratori che perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.
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