Il nuovo anno si apre con l'entrata in vigore di importanti innovazioni in diversi ambiti della previdenza. Sono coinvolti, già dal 1° gennaio, le categorie dei giornalisti e dei consulenti del lavoro, entrambi accomunati da interventi radicali delle rispettive Casse di previdenza. Per i consulenti del lavoro iscritti all'Enpacl entra in vigore un nuovo Regolamento per i riscatti, per le ricongiunzioni e per un versamento agevolato dei contributi pensionistici. Per i giornalisti l'Inpgi – da alcuni anni in difficoltà per l'equilibrio finanziario – detta nuove regole per gli assicurati a Inpgi 2, la Gestione Separata per i collaboratori, i free lance ecc. Aumenta il contributo soggettivo in proporzione al reddito prodotto, ma nello stesso tempo migliorano le prestazioni per la maternità, per gli infortuni, per la disoccupazione e, in generale, il rendimento dei contributi. Riguardo all'Inps, entra in vigore il 1° gennaio 2020 il riconoscimento della "rendita vitalizia" esteso agli insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate. Grazie alla rendita vitalizia, possono essere sanate omissioni contributive commesse in passato e ormai prescritte. La legge relativa, che risale al lontano 1962, garantisce la rendita solo ai lavoratori dipendenti privati, e loro eredi, danneggiati da malefatte del datore di lavoro, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto di doverla applicare ad altre figure, come i familiari degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti e, da ultimo, anche ai collaboratori e agli associati in partecipazione. Il diritto alla rendita per gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, per gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali, iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), sorge invece a seguito di una complessa successione delle norme in materia di prescrizione dei contributi omessi da enti e amministrazioni pubbliche. Preso atto dell'omissione dei versamenti ora prescritti, spetta al datore di lavoro sanare il danno pensionistico cagionato al lavoratore richiedendo all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia con le stesse regole per i lavoratori privati (legge 1338/1962). Nel caso in cui il datore non vi provveda, ricade sul lavoratore il pagamento dell'onere per valorizzare il periodo omesso sulla posizione assicurativa.
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