CONGEDI FACILI PER I MINISTERIALI
martedì 18 giugno 2002
 I pubblici dipendenti del comparto
Ministeri
spuntano condizioni più favorevoli in caso di assenze dal lavoro per congedo parentale, per malattia del bambino e per altri eventi particolari. Lo precisa il Ministero del Welfare in una nota di chiarimento (n.28 del 23 maggio scorso) sulle disposizioni del contratto collettivo di lavoro. L'intervento ministeriale si addentra minuziosamente, e con una certa complessità, su tutti i riflessi di questi congedi riguardo alle ferie, alla tredicesima mensilità, all'anzianità di servizio, alla previdenza.Congedi parentali. L'assenza obbligatoria dal lavoro per la neo mamma (o per il papà) è accompagnata dall'intera retribuzione fissa mensile, dall'indennità di amministrazione e, se ricorrono, dall'indennità di posizione e dall'incentivo. L'assenza è valida a tutti gli effetti come servizio, quindi anche per le ferie, la tredicesima, la carriera, la buonuscita.Ancora più vantaggioso il trattamento per i congedi parentali (ex astensione facoltativa). I primi 30 giorni di assenza, se utilizzati entro i primi tre anni di vita del bambino, vengono interamente retribuiti ' anziché al 30 % secondo le regole generali ' e sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie. Oltre i tre anni di vita l'indennità scende al 30% di legge purché il reddito del genitore non superi, per l'anno 2002, i 12.762,43 euro. In mancanza di altre precisazioni ministeriali, si può interpretare che la retribuzione intera, alle condizioni previste, non è condizionata dal livello di reddito del genitore; in ogni caso non può durare oltre i 30 giorni anche nel caso in cui entrambi i genitori godano del beneficio. I periodi di congedo che superano quelli contrassegnati dalle migliori condizioni contrattuali sono coperti da contributi previdenziali ma non fanno maturare ferie e tredicesima. La contribuzione versata dall'amministrazione è commisurata alla retribuzione pagata; pertanto il contributo è figurativo per la quota che va oltre il 30% della stessa retribuzione, oppure per l'intero stipendio se mancante. Ai fini della buonuscita ex Enpas i periodi sono riscattabili da parte degli interessati.Malattia del bambino. L'assenza dal lavoro motivata dalla malattia del bambino, al di sotto dei tre anni, di norma non dà diritto a retribuzione. Il contratto dei ministeriali riconosce invece trenta giorni di assenza retribuiti, cumulabili fra i genitori per ogni anno di età del figlio. Il congedo vale per l'anzianità di servizio e non riduce le ferie. Dopo i primi 30 giorni annuali cessa invece ogni misura economica o giuridica, eccettuata la contribuzione figurativa.Per le malattie del bambino dai 3 agli 8 anni spettano solo il computo nell'anzianità di servizio e la contribuzione figurativa.I periodi di congedo non retribuiti sono riscattabili dall'interessato ai fini della buonuscita.
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