Si è conclusa in questi giorni la riforma del Fondo Clero iniziata nel 2000. In quell'anno la previdenza dei sacerdoti ha ricevuto un nuovo ordinamento (inserito nella finanziaria del 1999) che ha interessato diversi aspetti, come l'aumento dell'importo dei contributi, l'elevazione dell'età pensionabile ed un nuovo requisito contributivo per la pensione minima. Applicando la riforma, l'età per la pensione di vecchiaia è salita da 65 a 68 anni e il requisito minimo di contributi è aumentato da 10 a 20 anni, tuttavia attraverso un percorso graduale. L'aumento contributivo si è concretizzato attraverso scatti graduali di un anno in più ogni 18 mesi. Questa progressione è terminata il 1° luglio 2013, data dalla quale è in vigore il requisito di 20 anni di versamenti interi. La gradualità ricalca la riforma Amato del 1992 che modificò il sistema previdenziale con l'aumento dei contributi minimi da 15 a 20 anni, salendo di un anno ogni 18 mesi.Eccezioni. La legge 488/99 ha previsto alcune eccezioni: 1) ex iscritti al Fondo che risultano autorizzati prima del 31 dicembre 1999 a pagare i contributi volontari. In questa condizione resta in vigore il minimo contributivo di 10 anni, sia se già posseduto a tale data sia se ancora da raggiungere con ulteriori versamenti. Non è apparso corretto gravare gli interessati con maggiori esborsi non prevedibili al tempo in cui gli interessati hanno richiesto l'autorizzazione alla contribuzione volontaria. 2) sacerdoti iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1999 non avevano ancora maturato il vecchio minimo di 10 anni di contributi pur avendo in tale anno un'età prossima ai 65 anni. Si tratta di sacerdoti in situazioni particolari come gli ordinati in età adulta, oppure i religiosi transitati nel clero secolare o consacrati vescovi. Tutti costoro, durante il periodo di riforma dal 2000 al 2013, sarebbero stati costretti a rincorrere la maggiore anzianità contributiva, senza però poterla mai raggiungere perché nell'anno di maturazione è scattato il nuovo requisito contributivo ancora più alto. Tuttavia si può immaginare che ad oggi gli interessati abbiano già raggiunto il rispettivo pensionamento. 3) La terza eccezione si riferisce ai sacerdoti, iscritti ed ex iscritti al Fondo, che all'età di 65 anni abbiano maturato 40 anni di contribuzione. Si tratta di un'eccezione di scarso rilievo. In effetti, la gran parte dei sacerdoti ha la possibilità di maturare i 40 anni di contributi nel corso della vita ministeriale ordinaria. I dati statistici rilevano però che l'età media della ordinazione sacerdotale sta salendo progressivamente. Lontani i tempi in cui si veniva ordinati a 25-27 anni, oggi nel breve periodo l'età media è prossima ai 30 anni. In queste condizioni, viene tranquillamente maturata la pensione di vecchiaia a 68 anni. A termini di diritto, i 40 anni di contributi possono essere raggiunti anche utilizzando contributi versati in altre gestioni ma in periodi anteriori alla ordinazione.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: