Colf, i contributi per il 2004
martedì 30 marzo 2004
La stagione dei contributi 2004 per colf e badanti si apre con il primo pagamento dell'anno, da effettuare nel periodo tra il 1° e il 10 aprile prossimo. Il versamento va riferito alle ore lavorate durante il primo trimestre 2004. Per il lavoro domestico si considerano i giorni compresi tra il 29 dicembre 2003 e sabato 27 marzo 2004. Se la colf è nuova assunta ed ha iniziato a lavorare in un qualsiasi giorno del trimestre, la data del 10 aprile vale come scadenza per la denuncia di assunzione all'Inps. Le tariffe contributive per il 2004 - uniche per lavoratrici italiane od extracomunitarie - sono indicate nella tabella accanto. Gli importi orari hanno subìto un adeguamento al costo della vita pari al 2,5%. Deduzione fiscale. Tutti i versamenti per i contributi colf sono deducibili dal reddito. Nella compilazione della prossima denuncia fiscale (730 oppure Unico) il datore di lavoro potrà quindi dedurre le somme pagate per la colf nel corso del 2003, entro il tetto di 1.549,37 euro (3 milioni delle vecchie lire). La deduzione fiscale opera però solo per la quota del contributo che è a carico del datore di lavoro e non per quella della lavoratrice -indicata fra parentesi nella tabella- benché sia automaticamente compresa nell'importo pagato. Il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute di versamento e ad esibirle, in caso di richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria. è alquanto diffusa la registrazione della moglie quale datrice di lavoro domestico, mentre è il marito che effettivamente sostiene la spesa dei contributi. Per queste situazioni, il Ministero delle Finanze ritiene che al marito dichiarante non è consentito dedurre l'onere contributivo, anche se la moglie non possiede redditi e risulta fiscalmente a suo carico. Extracomunitari. La scadenza del 10 aprile è collegata anche alle ultime operazioni di regolarizzazione di colf e badanti extracomunitarie. I versamenti dei contributi, come sono stati indicati dall'Inps ai singoli datori di lavoro e relativi ai trimestri già scaduti, saranno considerati ancora in regola (e quindi non colpiti da sanzioni per ritardato pagamento) se verranno effettuati entro il termine indicato.
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