Èancora incerta la sorte delle numerose colf e badanti extracomunitarie che risultano registrate in soprannumero nel corso delle prenotazioni effettuate online in base all'ultimo decreto flussi. In attesa delle decisioni del Governo di fronte all'imbarazzante massa di circa 600mila richieste (tra cui migliaia di lavoratrici extracomunitarie già occupate di fatto presso le famiglie), è incerta anche la relativa registrazione presso l'Inps, benché le norme generali stabiliscano che la semplice prestazione di fatto faccia sorgere, in ogni caso, l'obbligo di assicurare qualsiasi lavoratore, domestico e non.
Indipendentemente dalle possibili regolarizzazioni, si aggiunge poi che, per le colf e le badanti straniere al primo ingresso in Italia, la data di inizio del rapporto di lavoro denunciata all'Inps sia successiva, a volte di mesi, alla data della firma del «contratto di soggiorno per lavoro» che avviene presso lo Sportello per l'immigrazione. In realtà il contratto di soggiorno è un semplice impegno, che le parti si assumono, di concludere in seguito il contratto di lavoro, le cui principali condizioni sono già indicate nello stesso contratto di soggiorno. La firma del contratto di lavoro deve avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta dello Sportello per l'immigrazione. I sei mesi sono giustificati dalle complesse procedure necessarie per autorizzare l'ingresso effettivo dello straniero in Italia.
Rapporti di lavoro definiti oltre il periodo di sei mesi sono giustificati solo in due casi: a) quando la famiglia si dichiara non più disposta ad utilizzare la lavoratrice già regolarmente richiesta; la colf ha quindi diritto ad altri 6 mesi per trovare una diversa occupazione, b) in caso di decesso del datore di lavoro; un familiare del defunto può allora subentrare nelle procedure di assunzione della lavoratrice.
Da tutto questo si deduce che, per le colf e le badanti straniere, l'obbligo di versare i contributi Inps decorre legittimamente dalla data di inizio del rapporto lavorativo indicata nello specifico contratto di lavoro.
Contributi di luglio. Secondo appuntamento con i versamenti colf per il 2008. Entro giovedì 10 luglio devono essere versati, con i consueti bollettini postali, i contributi domestici relativi al trimestre aprile-giugno 2008; ed esattamente per le ore lavorate nel periodo tra il 30 marzo ed il 28 giugno scorso. Gli importi da versare vanno calcolati sulla base delle tariffe contributive già utilizzate lo scorso aprile.
Ferie. L'attuale versamento deve contenere anche i contributi per le ferie godute dalla colf nel mese di giugno. Per le extracomunitarie che trascorreranno le ferie nel paese di origine si presenta una difficoltà. Essendo scaduto l'accordo di Schengen sul libero transito tra le diverse frontiere dell'Unione, gli stranieri in Italia possono uscire solo dal valico d'ingresso.
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