Clero, il cumulo è all'orizzonte
giovedì 6 settembre 2012
Movimentare i contributi del Fondo di previdenza per il clero è un problema di vecchia data, suscitato da una singolare interpretazione dell'Inps su alcune disposizioni che regolano la gestione pensionistica dei ministri di culto e che impedisce ai sacerdoti di trasferire in entrata o in uscita i contributi personali. Da alcuni anni è disponibile per il clero anche la "totalizzazione" dei versamenti, caratterizzata tuttavia da finalità e requisiti diversi e utilizzabile solo al tempo della pensione. Sempre in attesa di una diversa posizione dell'istituto di previdenza sul diritto del clero alle "ricongiunzioni", si intravede ora una soluzione dall'alto, in grado di rifondare le regole generali per il cumulo di contributi e da valere per ogni gestione previdenziale, ordinaria o speciale. L'iniziativa è stata presa dalla Commissione Lavoro della Camera, in risposta alle numerose proteste dei lavoratori e dei sindacati sul costo delle operazioni di cumulo, divenuto particolarmente oneroso, insostenibile anche per i più abbienti. Una situazione tanto penalizzante da essere considerata un problema sociale. La Commissione ha da poco inserito nei suoi lavori l'esame di un testo di legge che unifica singole proposte (C./3871 Gnecchi, C/4260 Cazzola, C/4384 Poli) tutte con l'intento di modificare quella parte della riforma previdenziale del 2010 (legge 122) che ha abolito il vecchio cumulo gratuito dei contributi dall'Inpdap all'Inps, in vigore da cinquant'anni.Il provvedimento ora all'esame della Commissione è indirizzato all'intero sistema previdenziale, tuttavia con termini tecnici ormai superati ("fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi"...), che, alla lettera, non prenderebbero in considerazione il Fondo Clero. In realtà da tempo diverse sentenze della Corte di Cassazione (in particolare, in un caso di cumulo contributivo) hanno introdotto due criteri interpretativi: 1) le leggi indirizzate all'intero sistema previdenziale si applicano automaticamente anche al Fondo Clero, a meno di una espressa esclusione della legge o di una palese estraneità alla materia; 2) l'interpretazione delle leggi che riguardano il Fondo Clero non deve essere effettuata in senso restrittivo.Si tratta di orientamenti di diritto che intendono evitare ogni discriminazione dei ministri di culto che possa rasentare caratteri di incostituzionalità. Tuttavia l'Inps non applica ad oggi questi criteri, benché lo stesso istituto sin dal 2001, con lettera datata 15 gennaio protocollo n. 5402324, in riferimento all'applicazione di alcune misure economiche, abbia manifestato al ministero del Lavoro e al Tesoro di aver mutato indirizzo e di non voler escludere il Fondo. «Tale linea di indirizzo sarà seguita in tutti i casi in cui dalla lettera della norma, si evinca che l'attribuzione di provvidenze si intenda riferito (sic) alla generalità dei trattamenti pensionistici e non vi sia richiamata espressamente l'esclusione di alcuni trattamenti».
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