Sono pochi o sono molti cinque mesi di contributi non versati da un datore di lavoro? La risposta - si può argomentare - dovrebbe tener conto anche della quantità della somma evasa all'Inps. Per cui una omissione di contributi di modesto importo, e non particolarmente incisiva sulla futura pensione, potrebbe essere classificata fra i reati di minore gravità.Di datori di lavoro che eludono gli obblighi previdenziali per dolo (ed ora più spesso per necessità) sono piene, purtroppo, le cronache quotidiane. Anche negli enti di ispirazione religiosa non si possono escludere i comportamenti omissivi, che in genere sono da attribuire solo a sporadici episodi di malversazione da parte di collaboratori, professionali e non, dell'amministrazione dell'ente. Resta in ogni caso interessante, anche per le diverse strutture religiose, la risposta al quesito iniziale, riferita ad un caso concreto ed espressa dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 40350 del 5 ottobre scorso.Nel suo giudizio la Corte ha indicato che non conta solo la quantità dell'omissione, ma anche la destinazione della somma evasa. E nei casi di contributi previdenziali si tratta di una finalità essenziale. Non si può quindi ravvisare alcuna "tenuità" nel reato di omesso versamento della contribuzione all'Inps. In particolare, sulla gravità dei reati e delle pene corrispondenti, è intervenuto il nuovo decreto legislativo n. 28 del 16 marzo scorso che ha escluso, in particolari condizioni, la punibilità dei fatti di evidente tenuità.Omissione più grave. È da considerare anche una sentenza della Cassazione a sezioni unite penali (n. 27641/03), con la quale la Corte distingue due casi: a) il datore di lavoro che non versa i contributi, anche in parte, pur retribuendo regolarmente il dipendente; b) il datore che non paga nè retribuzione né contributi perché costretto da gravi difficoltà finanziarie. La Corte ritiene più grave il primo caso perché l'omissione contributiva può restare nascosta al lavoratore per lunghi periodi, anche per anni, con effetti negativi per la pensione e a volte irreparabili. Invece, nel secondo caso, il mancato pagamento della retribuzione con i relativi contributi non può essere occultato; è un fatto sempre riscontrabile, per cui i lavoratori interessati possono intervenire tempestivamente adottando i rimedi che ritengono opportuni.In entrambi i casi, permangono integre le sanzioni amministrative sui datori di lavoro che commettono violazioni contributive. Tuttavia, per gli enti senza fine di lucro, si applica una riduzione delle sanzioni civili ma nella particolare ipotesi di ritardato pagamento dei contributi Inps.
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