Orizzonte sereno per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (Cnpdac). Si consolida l'andamento demografico che da molti anni vede un aumento delle iscrizioni. Secondo le ultime proiezioni, presentate nei giorni scorsi all'Assemblea dei Delegati, nel 2018 il numero dei professionisti iscritti sfiorerà i 70.000, a fronte di 8.300 pensionati. La previdenza della Cassa sta registrando inoltre gli effetti positivi del nuovo Regolamento Unitario, entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Fiori all'occhiello dello stato dei conti sono un avanzo per il 2017 di 615 milioni di euro, cifra mai raggiunta prima d'ora, ed un attivo patrimoniale di oltre 8,5 miliardi di euro.
Sul fronte dei contributi gli iscritti potranno beneficiare entro il 2018 di un maggiore tasso di capitalizzazione dei montanti col beneficio di un ulteriore accredito di oltre 48 milioni di euro. In prospettiva si realizzano le condizioni per altri interventi di favore sui conti individuali, come il riconoscimento di extra rendimenti ed un aumento del contributo integrativo a beneficio del professionista.
Inoltre 2.000 mila commercialisti ed ex commercialisti potranno usufruire anche del nuovo cumulo gratuito e universale, per il quale l'Assemblea dei Delegati ha approvato una specifica disciplina all'interno dell'impianto normativo della Cassa. Il provvedimento è soggetto all'approvazione dei Ministeri vigilanti e ad una convenzione con l'Inps.
L'attualità registra ora la scadenza del 15 dicembre per il versamento integrale, oppure della prima rata, dei contributi soggettivo e integrativo che eccedono l'importo minimo obbligatorio. Il pagamento rateale è ammesso solo se già segnalato in occasione della comunicazione dei redditi 2017. I contributi eccedenti consentono di migliorare l'assegno della vecchiaia, compensando gli effetti del calcolo contributi-vo in vigore nella Cassa già dal 2004.
Pensione di anzianità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27947 del 23 novembre) respinge la possibilità di riliquidare le pensioni della Cassa riconosciute dopo il 2005. L'attuale Regolamento della Cnpdac stabilisce che il relativo calcolo dei redditi sottoposti a contribuzione deve essere effettuato su un periodo di diciotto anni. Non è ammissibile – precisa la Cassazione – che lo stesso calcolo possa essere fatto, invocando precedenti e più favorevoli regole, sulla base degli ultimi quindici anni. La decorrenza dell'assegno è soggetta in questi casi a specifiche scadenze temporali, le cosiddette "finestre", che sono indipendenti dal momento di maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
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