«Ottimo, buono, mediocre, insufficiente». Le classiche note di valutazione dei dipendenti dello Stato si applicano anche ai cappellani delle Forze armate. Il rapporto informativo è stilato dall'Ordinario Militare o, per sua delega, dal Vicario generale militare entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il giudizio complessivo non può essere in alcun modo vincolato dalle valutazioni eventualmente espresse dalla amministrazione militare. Così ha sentenziato il Tribunale amministrativo regionale della Campania (sent. 849/2005) poiché va preso atto della separazione delle sfere di competenza tra autorità religiose e statali, alla base dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
Da ciò consegue che un provvedimento di congedo a tempo illimitato, destinato a un cappellano e fondato su argomentazioni di esclusiva competenza dell'Ordinario Militare, risulta del tutto legittimo. L'amministrazione militare non ha la possibilità di interloquire sulla validità e sulla efficacia del provvedimento.
Le valutazioni dall'Ordinariato sulla non inidoneità di un cappellano ai servizi propri del suo grado, rispettano l'art. 17 della legge 512/1961 sullo stato giuridico dei cappellani delle forze armate. Secondo questo articolo la nomina dei cappellani militari è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la Difesa, «previa designazione dell'ordinariato militare». Il cappellano dichiarato inidoneo consegue una pensione dopo almeno 15 anni di servizio utile.
Cappellani cimiteriali. I requisiti richiesti ai cappellani cimiteriali, per un corretto inquadramento nelle piante organiche degli enti locali, devono tener conto dello status sacerdotale. Lo ha stabilito lo stesso Tribunale della Campania (sent. n. 241/2005) che ha ritagliato la norma di riferimento (art. 26 dell'allegato A del Dpr 347/1983) alle funzioni proprie di un ministro religioso.
La legge riserva, infatti, il riconoscimento dell'ottava qualifica funzionale ai dipendenti degli enti locali che, oltre ad essere muniti di titolo di laurea, siano abilitati allo svolgimento di una attività professionale. Ove l'attività non sia così caratterizzata, è sufficiente il solo titolo di laurea.
L'attività di un cappellano cimiteriale, proprio in considerazione del suo status di sacerdote cattolico, si esaurisce in mansioni di natura propriamente religiosa, quali le celebrazioni delle Sante Messe e le benedizioni delle salme. La stessa ordinazione sacerdotale va quindi intesa - precisa la sentenza - non solo come diploma di laurea (corso di studi di teologia) ma anche come «laurea professionale», pretesa dal decreto 347/1983. Al cappellano compete pertanto l'inquadramento nella settima qualifica funzionale, per la quale non sono richieste la «istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà» che costituiscono invece le mansioni proprie dell'ottava qualifica.
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