Avvocati, contributi a scelta
martedì 14 settembre 2004
Nel futuro della Cassa di previdenza degli avvocati si profila l'elevazione dell'età pensionabile a 67 anni e l'aumento graduale del contributo integrativo dal 2 al 4% e del contributo soggettivo dal 10 al 15%. Le novità sono allo studio del Comitato dei delegati, con l'obiettivo di tamponare nel medio e lungo periodo le prevedibili falle di bilancio della previdenza forense. La riforma in cantiere trova tuttavia l'opposizione della combattiva Associazione dei giovani avvocati (oltre il 60% degli iscritti alla Cassa ha meno di 45 anni), nel timore che gli aumenti prospettati possano costituire un peso insostenibile nello svolgimento della professione. Le misure restrittive potranno essere tuttavia compensate da un allargamento delle prestazioni (oggi ancora liquidate col metodo retributivo), grazie alla recente riforma pensionistica che consente a tutte le casse previdenziali dei liberi professionisti di poter gestire una propria previdenza complementare e un'assistenza sanitaria integrativa. Più immediati invece gli adempimenti contributivi richiesti agli iscritti alla Cassa, i quali dovranno comunicare, entro il 30 settembre, i redditi professionali conseguiti nel 2003 e versare la prima rata del contributo soggettivo eccedente il minimo e di quello integrativo. La scadenza, a carattere straordinario, deriva da una proroga concessa nello scorso luglio dalla Cassa a fronte di alcune difficoltà riscontrate nella consegna dei moduli necessari. Rispettando il termine del 30 settembre non saranno applicate sanzioni o interessi. Concordato sì e no. Sull'appuntamento contributivo pesano quest'anno alcune novità. Ad iniziare dalla facoltà (non considerata da altre Casse professionali) di poter utilizzare il concordato preventivo biennale anche nei confronti della previdenza. Indicando cioè nei moduli contributivi un reddito professionale inferiore a quello effettivamente percepito. Chi si è avvalso del concordato col Fisco può quindi scegliere di non versare contributi previdenziali, relativi alla parte variabile, sulla quota di reddito che eccede quella concordata. A parte ogni motivazione di natura personale, la scelta "concordato" appare più allettante per i giovani avvocati (l'attuale riduzione dei contributi non è in grado di influire sulla pensione maturata dopo una lunga anzianità assicurativa) oppure per i professionisti prossimi alla pensione (avendo raggiunto un importo di pensione ormai consolidato). In entrambi i casi, a soffrirne sono le entrate della Cassa forense. La seconda novità è costituita dalla possibilità di inviare la dichiarazione on line, dotandosi della firma digitale, anche attraverso un intermediario abilitato in nome e per conto dell'avvocato dichiarante. La trasmissione telematica si aggiunge al consueto sistema di spedizione per raccomandata. Infine, i praticanti abilitati al patrocinio sono esclusi dal pagamento anticipato del contributo integrativo.
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