Non pochi i dubbi di diversi lavoratori autonomi nel chiedere l'esonero parziale dei contributi previdenziali concesso per il 2021 a fronte dei problemi economici causati dal Covid. La scadenza per questa agevolazione è stabilita al 30 settembre, ma alcuni dei requisiti richiesti si prestano ad alcune incertezze che possono condizionare l'accoglimento della domanda.
A poche ore dalla scadenza, l'Inps interviene con utili chiarimenti (msg. 3217 del 24 settembre). L'Istituto si sofferma sul requisito riferito al reddito che, come conseguenza del Covid, deve aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019 (in questo anno non superiore a 50 mila euro). Valgono i dati dei redditi imponibili denunciati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Da queste condizioni un decreto ministeriale del 17 maggio 2021 ha esentato coloro che nel corso del 2020 hanno avviato un'attività soggetta all'iscrizione obbligatoria nelle gestioni speciali dell'Inps (artigiani, commerciati, coltivatori diretti ecc.) o nella gestione separata dei collaboratori oppure a una cassa di previdenza dei liberi professionisti.
Per rendere omogenea la verifica dei redditi per questi lavoratori autonomi, che non presentano una stessa continuità di redditi pur avendo avviato la loro attività anche nel 2019, l'Inps è intervenuto con un recente messaggio (n. 3217 del 24 settembre), avendo acquisito il parere del Ministero del Lavoro.
L'Istituto di previdenza precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve avvenire sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto la verifica di legge deve avvenire ponendo a raffronto l'ammontare medio mensile del 2020 con l'ammontare medio mensile del 2019, e dove tale importo del 2020 deve risultare inferiore di almeno il 33% rispetto al 2019.
Professionisti. Qualora i beneficiari dell'esonero svolgano l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito reddituale deve essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali l'attività è esercitata in modo prevalente. Invece per il professionista autonomo che partecipa anche a studi o società la verifi-ca deve essere effettuata sulla sola attività individuale.
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