Migliorano i trattamenti di pensione del personale inserito nel contratto collettivo del comparto universitario, recentemente rinnovato. Il contratto si applica a tutti i dipendenti, dirigenti esclusi, delle università, delle istituzioni universitarie, delle aziende ospedaliere universitarie e dell'Istituto di scienze motorie. Gli aumenti delle retribuzioni, per il biennio economico 2006-2007, concorrono a migliorare il calcolo delle nuove pensioni, applicando le stesse regole in vigore per i dipendenti delle amministrazioni statali.
I benefici economici sono considerati ai fini previdenziali, secondo i rispettivi ordinamenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso del biennio economico. In particolare è confermato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale, nella voce "stipendio tabellare", a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Calcolo della pensione. Sono utili per il calcolo della quota A della pensione (periodi fino al 1992) tutte le voci stipendiali che rientrano nel trattamento fondamentale. Escludendo l'indennità integrativa speciale, conglobata dal 2003, è riconosciuta la maggiorazione del 18% (art. 15 legge n.177/1976) sullo stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell'indennità integrativa, sulla retribuzione individuale di anzianità e sugli eventuali assegni ad personam. L'indennità di ateneo rientra nella quota A ma non beneficia della maggiorazione del 18%.
Per il calcolo della quota B della pensione, sono considerate le seguenti voci: l'indennità di ateneo e l'indennità di responsabilità attribuite al personale inquadrato nelle categorie B, C e D, i compensi per lavoro straordinario, la retribuzione di risultato, le indennità ed i compensi retribuiti con il fondo d'Ateneo, l'indennità mensile istituita dal precedente contratto collettivo.
Inquadramenti particolari. Per i dipendenti delle università, delle aziende ospedaliere universitarie e per il personale delle strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo restano a carico dell'Università, mentre la restante parte, compreso il salario accessorio, viene finanziata con l'indennità perequativa.
Ai docenti incaricati esterni sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione nelle misure e alle decorrenze previste per la posizione apicale (EP2). La retribuzione include ed assorbe l'intero importo dell'indennità integrativa speciale in godimento. Ai collaboratori esperti scientifici spetta un trattamento economico annuo lordo, a decorrere dal 1.1.2006, di 14.564,14 euro e a decorrere dal 1.1.2007 di 15.209,67 euro. Per i dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell'Università di Roma Foro Italico sarà definita una apposita sequenza contrattuale, non appena saranno comunicati dall'Aran i necessari indirizzi politici ed economici.
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