Associati sotto l'ala dell'Inps
martedì 6 settembre 2005
Le indennità di malattia, di maternità e gli assegni familiari spettano anche ai lavoratori "associati in partecipazione", una categoria particolarmente diffusa fra i commessi di negozi e di centri commerciali e nelle piccole aziende. La nuova tutela dell'Inps è rivolta tuttavia agli associati che apportano soltanto prestazioni di lavoro. Procedure ed importi delle nuove prestazioni sono sostanzialmente le stesse in vigore per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, che da quest'anno accoglie anche gli associati in partecipazione. A tutti gli associati è richiesto il pagamento di una maggiore contribuzione dello 0,50%, pari all'analogo contributo dovuto dai collaboratori privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria. Malattia. L'indennità di malattia è limitata alle sole giornate di ricovero ospedaliero presso strutture sanitarie pubbliche oppure convenzionate con il Ssn. Il pagamento dell'indennità, per un massimo di 180 giornate, è subordinata al possesso di almeno tre mensilità di contributi versati nel corso dei dodici mesi che precedono il ricovero. Maternità. Alle lavoratrici associate spetta l'indennità di maternità per i due mesi che precedono la data del parto e per i tre mesi successivi. Spetta anche al padre, nei casi di impedimento della madre, per i tre mesi dopo il parto o per il periodo residuo non utilizzato dalla lavoratrice. L'importo dell'indennità è calcolato con le stesse regole previste per le lavoratrici con attività libero-professionale, a condizione che siano stati versati almeno 3 mesi di contributi durante i 14 mesi che precedono la nascita. L'indennità spetta anche per i diversi casi di adozione e di affidamento. Assegni familiari. L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare è effettuata secondo i criteri e le modalità previste per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata. Da pochi anni la Gestione adotta, in maniera completa, le regole e le tabelle degli importi stabiliti per gli assegni familiari dei lavoratori dipendenti. Versamenti di settembre. Le nuove prestazioni previdenziali completano la tutela pensionistica per gli associati, istituita con effetto già dal 1° gennaio 2004. Soltanto ora però, al termine di una serie di approfondimenti sulla nuova previdenza, è possibile versare i contributi relativi all'anno 2004, a cura dell'imprenditore associante. Il termine indicato dall'Inps scade il prossimo 16 settembre. La regolarizzazione in corso diventa pertanto determinante per ottenere le indennità riferite a malattie, maternità ed assegni per lo scorso anno. I contributi si calcolano sui compensi corrispondenti alla quota di partecipazione agli utili. L'aliquota va però ripartita per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato. Per la copertura contributiva pari ad un mese intero, occorre rispettare un minimale di reddito, pari a quello stabilito per i commercianti.
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