Con l'avvio lo scorso anno dei nuovi pensionamenti con l'Ape sociale alla categoria degli invalidi, si erano diffuse voci, e speranze, per una estensione del trattamento agevolato anche a quanti soffrono di un'invalidità di grado sotto il 74% e fino al 60%. Contrariamente alle aspettative, i requisiti iniziali (compresa l'età minima di 63 anni) non sono stati modificati dalla legge di bilancio 2018. L'Inps conferma ora (circolare 34/2018) che, in mancanza di variazioni, per l'accesso all'Ape sociale è richiesto, insieme ad altre condizioni, uno stato di invalidità in misura pari o superiore al 74%.
Disabili. La stessa legge ha migliorato invece alcune condizioni per l'accesso al beneficio per i lavoratori che assistono e convivono con persone affette da handicap grave (legge 104/1992).
Può ora presentare domanda all'Inps per il riconoscimento delle condizioni richieste per l'Ape sociale, oltre al figlio e al coniuge del disabile, anche un familiare convivente entro il secondo grado. Per parenti di secondo grado si intendono i nonni e i nipoti (in linea retta) e i fratelli e le sorelle (in linea collaterale). Tra i familiari sono compresi anche i suoceri, i generi, le nuore (affini di primo grado), i cognati (affini di secondo grado), come pure il coniuge e i figli dell'altro coniuge provenienti da un precedente legame.
L'estensione dell'Ape ai familiari dell'assistito è tuttavia condizionata da particolari condizioni. Infatti, il genitore o il coniuge del disabile devono aver superato i 70 anni di età all'atto della richiesta dell'Ape, oppure devono essere essi stessi affetti da una patologia invalidante o essere deceduti o mancanti. I "mancanti", precisa l'Inps, sono coloro che non hanno legami giuridici, come i celibi, le nubili, i figli non riconosciuti, i divorziati, i separati legalmente ecc. Inoltre l'assistenza deve essere prestata in maniera continuativa, essere iniziata da almeno 6 mesi prima, e durare poi nel corso della riscossione del beneficio.
Quanto al requisito della "convivenza", è ritenuta sufficiente la residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento. Questo requisito sarà accertato d'ufficio, a cura dell'Inps, qualora, in base alle notizie fornite dall'interessato, la residenza anagrafica sia diversa dalla dimora abituale dello stesso lavoratore oppure del disabile.
L'Inps ricorda che il verbale di invalidità civile non è equivalente a quello rilasciato per la legge 104. Non essendo possibile dedurre la situazione di gravità dell'handicap, il verbale di invalidità
non consente l'accesso all'Ape sociale.
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