Assegni dei sacerdoti: i nuovi importi previsti per il 2019
giovedì 6 dicembre 2018
I sacerdoti pensionati di vecchiaia e di invalidità nel Fondo di previdenza per il clero riscuoteranno nel 2019 una rata minima mensile di 513 euro. Il nuovo importo è l'effetto della consueta rivalutazione annuale al costo della vita, calcolato in via provvisoria dall'Istat in +1,1 % e valido per tutto l'universo Inps. Sull'assegno minimo va poi riconosciuta una maggiorazione fissa ("quota aggiuntiva" o "supplemento") di 5,91 euro per ogni anno di contribuzione versato oltre il requisito minimo di 20 anni. Con un percorso sacerdotale di 40 anni versati nel Fondo si ha quindi diritto ad un assegno lordo di 631,20 euro lordi (513 minimo + 118,2 aggiuntivi) e soggetti alle ritenute fiscali. Tuttavia possono verificarsi, fra sacerdoti in pari condizioni, differenze di importo netto non trascurabili a motivo della rispettiva residenza, pur nella stessa diocesi ma in comuni diversi. Sono l'effetto delle imposte addizionali all'Irpef, stabilite rispettivamente dalle regioni e dai comuni e che saranno trattenute dall'Inps sulle rate fino a novembre 2019. L'aumento scatta anche, separatamente, sull'indennità integrativa speciale (se spettante) e sulla pensione degli insegnanti di religione, dei cappellani degli ospedali e degli enti militari. I sacerdoti che riscuotono due pensioni, in genere la pensione del Fondo e quella della scuola, ricevono la rivalutazione annuale su entrambe le pensioni ma in maniera separata. Per altre categorie si applica invece il cumulo dei trattamenti e quindi la rivalutazione sull'importo cumulato. Tuttavia il sacerdote che riscuote due pensioni, di qualsiasi importo, subisce la trattenuta di un terzo sulla pensione del Fondo. A fine anno sarà verificato l'indice effettivo del costo della vita 2019 e potranno derivare eventuali conguagli positivi o negativi sulle somme complessivamente ricevute nel 2019. Secondo le norme del Fondo, la pensione dei sacerdoti, sia di vecchiaia sia di invalidità, è costituita da una quota fissa, il cui importo è "pari" al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti, e che viene considerato solo come un parametro di calcolo. Questo criterio fa sì che i sacerdoti non vengono assoggettati alle regole in vigore per i lavoratori dipendenti e, in particolare, a quelle sul trattamento minimo (diritto, misura dell'integrazione ecc.).
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