Un decreto del Ministero dell'economia del 15 dicembre scorso ha elevato il tasso degli interessi legali dall'1% all'1,5%, con effetto dal 1° gennaio 2011. L'adeguamento del saggio d'interesse ha effetto su tutti i rapporti economici di debito e di credito, comprese le pensioni e altri sostegni chiesti dai lavoratori e dai pensionati al rispettivo ente di previdenza. Primi a beneficiarne sono i lavoratori che hanno già lasciato il servizio e sono in attesa che Inps, Inpdap e altri enti liquidino il primo assegno. Se il provvedimento è adottato con ritardo, spettano gli interessi legali sugli arretrati. Il pensionato ha diritto quindi agli interessi sulle somme a lui spettanti, quando l'ente accoglie la domanda dopo 120 giorni dalla presentazione, termine stabilito dalla legge 533/73. Il termine è perentorio tanto che, trascorsi i 120 giorni, l'interessato può agire in giudizio.
60 per l'Inps. La vecchia legge del 1973 è stata superata dalle norme sulla efficienza amministrativa (legge 69/2009) che obbligano i dirigenti pubblici, pena la responsabilità personale, ad adottare i provvedimenti di competenza entro 30 giorni dalla domanda. Applicando questa legge, l'Inps si è dotato di un proprio Regolamento (determinazione del Presidente n. 47/2010, presente sul sito Internet dell'Istituto) che impone agli uffici tempi di lavorazione brevi. Il Regolamento non affronta la materia degli interessi legali, ma in realtà è una pubblica dichiarazione con la quale il debitore (l'Inps) si impegna a saldare il suo credito (la pensione) entro termini prestabiliti. Il Regolamento indica il termine di 60 giorni per respingere o accogliere le pensioni di vecchiaia, di anzianità e ai familiari superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, e per il pagamento degli assegni agli invalidi. Il termine sale a 90 giorni per le pensioni di invalidità e inabilità dei lavoratori dipendenti e per tutte le pensioni richieste dagli assicurati agli ex fondi speciali (telefonici, elettrici, ferrovieri ecc.).
Se questi termini non vengono osservati " a patto che la domanda sia completa " si ha diritto al risarcimento del danno, ingiustamente patito a causa della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Compresi gli interessi legali. Sarebbe infatti illogico offrire spontaneamente un risarcimento del "danno da ritardo" senza preoccuparsi di applicare anche gli interessi legali previsti da una legge. Gli interessi devono scattare quindi dopo i 60 o i 90 giorni indicati. In particolare, per le domande di pensione presentate nel 2010 ma liquidate nel 2011 l'applicazione degli interessi avverrà pro quota: l'1% sui periodi fino al 31 dicembre 2010 e l'1,5% dal 1° gennaio 2011.
Contributi. Il nuovo tasso si applica anche al pagamento dei contributi previdenziali in caso di omesso o ritardato versamento. Anche per i debiti pendenti al 1° gennaio 2011 il calcolo degli interessi tiene conto del tasso pro tempore.
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