Un singolare problema assicurativo per gli artigiani che esercitano due o più attività diverse. È in gioco il rapporto con l'Inail, l'Istituto per l'assicurazione infortuni, al quale sono dovuti i premi assicurativi distinti per le singole attività. Non è agevole tuttavia stabilire, con precisione, con quale percentuale di tempo o di impegno l'artigiano e i familiari coadiuvanti si dedicano a ciascuna occupazione. Di conseguenza si è da tempo posto il problema di assumere un criterio di calcolo utile per il pagamento di un unico premio assicurativo (il "premio unitario"), valido appunto per le situazioni artigianali plurime.
È parso logico all'Istituto assicuratore "ponderare" la situazione dell'artigiano, valutandola in misura fissa, in ragione del 50% per ciascuna delle due attività (o del 33% per tre attività ecc.). Tutto regolare, fino a quando la Direzione provinciale del lavoro di Modena ha diffuso la notizia di un cambiamento di indirizzo dell'Inail (nota n. 6316/2010). Vale a dire che, a differenza del passato, il premio dovuto dall'artigiano che svolge attività complesse deve essere ponderato in base all'importanza delle singole attività svolte. A questo fine, risultano determinanti, in percentuale, diversi fattori: il peso che i singoli processi lavorativi hanno sull'intera attività, il numero di strumenti e di macchinari utilizzati, gli ordinativi dell'impresa, il registro acquisti, ogni altro elemento utile ad avvalorare l'importanza della singola lavorazione svolta. In realtà - ha precisato l'Inail a stretto giro di
posta - le istruzioni impartite dall'Istituto sulla materia nel corso degli anni (in particolare, la circ. n. 8 dell'8 febbraio 1980), non hanno modificato in alcun modo i criteri fin qui adottati.
Di conseguenza, come regola principale, il calcolo del premio dell'artigiano che svolge attività complesse segue il criterio della ponderazione, cioè premi proporzionali per attività plurime. Qualora non sia possibile fissare una demarcazione tra le due lavorazioni svolte dal titolare artigiano, soltanto in questa ipotesi la ponderazione va calcolata in misura fissa, in ragione del numero delle attività (quindi il 50% se le attività sono due). L'applicazione di questi criteri ai singoli casi decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta presentata dall'interessato. Resta fermo che quando in ciascuna delle attività svolte sono impiegati dipendenti diversi, per questi devono essere istituite posizioni assicurative distinte e separate, regolate ovviamente a premio ordinario.
Sconti sui premi. È in corso di approvazione al Ministero del lavoro il provvedimento dell'Inail che stabilisce una riduzione dei premi assicurativi alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2007/2008 (meno 1,88%) e 2008/2009 (meno 2,10%). Lo sconto ricompensa le aziende che hanno avviato attività di prevenzione anche in assenza di accordi con le parti sociali.
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