I lavoratori e le lavoratrici dipendenti impegnati presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro e a veder calcolati come interamente lavorati i giorni delle operazioni elettorali, dal sabato di allestimento del seggio fino a lunedì 25. Il diritto si estende a martedì 26 qualora le operazioni di scrutinio si prolunghino fino a sforare la mezzanotte del lunedì. Nei giorni di servizio al seggio, spetta a tutti gli interessati - presidenti, segretari e scrutatori - un'indennità forfetaria, a carico dei Comuni, di importo fisso, con eventuali maggiorazioni corrispondenti al numero delle elezioni in corso al seggio. Il suo importo non appare più adeguato alla dignità della funzione elettorale e sfugge alle rivalutazioni per il costo della vita, essendo fermo ad una legge del 1980. Questo rimborso non costituisce reddito, è esente da tasse (non compare nel Cud, nel 730 o Unico) ed essendo non imponibile non è soggetto a contributi Inps.Il rimborso non incide inoltre sulle indennità e pensioni Inps collegate a limiti di redditi personali o familiari (come l'integrazione al minimo, la pensione di reversibilità, la disoccupazione ecc.).Le aziende e altri datori di lavoro non possono richiedere al dipendente impegnato nei giorni relativi alle votazioni, lo svolgimento di turni od altre prestazioni, anche se in orari diversi da quelli stabiliti per la presenza al seggio. È una regola che vale anche per le famiglie che danno lavoro ad una colf o una badante. Ad esempio, non è consentito richiedere alla lavoratrice che il mattino di sabato si dedichi ai servizi per la famiglia, ed essere poi impegnata nel pomeriggio per le operazioni preliminari per l'apertura del seggio.Riposi obbligatori. Terminate le operazioni elettorali, il personale addetto (compresi i rappresentanti di lista, di gruppo di candidati o di "coalizioni") matura il diritto al recupero immediato del riposo del sabato (per chi non osserva la settimana corta) e della domenica. Così ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 452 del 91.I riposi compensativi sono vincolanti sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. In altri termini, i riposi, quali permessi retribuiti a carico del datore di lavoro, non possono essere monetizzati e non riducono il monte delle ferie e di altre assenze retribuite che il lavoratore matura nel corso dell'anno. L'obbligo dei riposi va ricondotto alla riforma dell'orario di lavoro (decreto n. 66/2003) che dispone come insuperabile un effettivo riposo del lavoratore dopo sette giorni di lavoro, o dopo sei giorni se fa la settimana corta.Candidati eletti. Sono utili per la pensione i periodi di aspettativa non retribuita utilizzati dai lavoratori eletti ad una funzione pubblica. I lavoratori dipendenti che vogliono conservare la posizione assicurativa ante elezioni, devono versare all'Inpsl'equivalente dei contributi (quota a carico del lavoratore) per il periodo di svolgimento della carica pubblica.
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