Seppur in tempi di accesi confronti, una parte della magistratura intravede tuttavia acque tranquille grazie alla sistemazione di una vecchia questione di previdenza. Si tratta della categoria dei magistrati onorari, i giudici non professionali che operano a supporto dei “togati”, e che per lungo tempo hanno reclamato equi compensi e una completa tutela previdenziale.
In seguito ai rilievi sulla loro situazione mossi all’Italia dalla Commissione Europea, la legge di bilancio del 2022 ha riservato ai magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017 la facoltà di optare, in via esclusiva, per lo svolgimento di funzioni “onorarie” fino al compimento di 70 anni di età. Il contingente degli interessati, per motivi anagrafici, benché numeroso, è soggetto a un inevitabile esaurimento. Tuttavia la legge 112 del 2023 (la stessa che ha avviato l’organizzazione dell’imminente Giubileo) ha previsto una disciplina speciale di carattere fiscale e previdenziale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento. Infatti, benché operanti in ambito pubblico, gli “onorari” optanti sono stati iscritti all’Inps nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, valida quindi per il diritto alle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, alla pari dei lavoratori dipendenti.
Interviene ora il decreto 131/2024 per aggiungere alle regole in corso che l’iscrizione all’Assicurazione Generale deve intendersi non solo per le pensioni ma anche per le cosiddette prestazioni “minori”, cioè la disoccupazione, le malattie e la maternità. Quindi anche l’obbligo per i magistrati onorari di versare, pro quo-ta, le relative contribuzioni.
L’obbligo decorre sin dall’agosto 2017 e di conseguenza con la sistemazione del dovuto attuale e pregresso all’Inps. L’Istituto di previdenza deve ora regolare l’applicazione del decreto, in particolare per tutto il tempo passato, a oggi ben 7 anni, non solo per il decorso della prescrizione, ma anche per il nuovo diritto degli interessati di accedere alla prestazioni di disoccupazione e di maternità, anche oltre le scadenze e i tempi trascorsi per le domande. A meno di ricadere in una ennesima discriminazione della categoria.
Diversamente si trovano gli “onorari” che esercitano le stesse funzioni ma in via non esclusiva e che sono iscritti alla Gestione Separata dei collaboratori.
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