L’incorporazione della previdenza dei giornalisti nell’Inps, iniziata a luglio 2022, si completa in questi giorni con la messa in linea di un procedura automatizzata per le domande di contribuzione volontaria, nelle fasi di acquisizione, istruttoria e autorizzazione (messaggio n. 1455 del 19 aprile). Sono interessati i giornalisti professionisti, insieme ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Uscendo dall’ex Inpgi (gestione sostitutiva) sono ora inquadrati nel Fondo Inps dei lavoratori dipendenti, e in una separata contabilità.
Oltre ai comuni versamenti da lavoro, ai giornalisti transitati si applica ora anche l’intera normativa Inps sulla prosecuzione volontaria. Per essere autorizzati ai versamenti volontari gli interessati devono possedere cinque anni di contributi obbligatori versati in qualsiasi tempo, e di questi almeno tre anni anche non continuativi versati nel quinquennio che precede la domanda. Nel calcolo del quinquennio vengono “neutralizzati” i periodi di malattia, maternità, disoccupazione, servizio militare ecc., che consentono di allun-gare a ritroso il requisito temporale.
La legge richiede inoltre l’assenza di un rapporto di lavoro, oppure una sospensione del rapporto, in modo da utilizzare i contributi volontari per maturare l’anzianità richiesta per il pensionamento (minimo 20 anni). Conseguenza logica: chi ha già raggiunto una pensione non è ammesso a ulteriori versamenti benché fa-coltativi.
In questo scenario, l’Inps ha registrato domande per la volontaria ancora di competenza dell’ex Inpgi che si collocano a cavallo della data del trasferimento del 1° luglio 2022. La relativa autorizzazione viene rila-sciata nel rispetto delle diverse norme sulla volontaria in vigore nell’ex Inpgi al 30 giugno 2022.
L’Inps si riserva di estendere la procedura automatizzata anche alla contribuzione volontaria aggiornata dalla riforma Dini (decreto 564/1996). Si può essere autorizzati anche sulla base di un solo anno di con-tributi versati nel quinquennio precedente la domanda. In questo caso valgono oltre ai contributi effettivi anche quelli da riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione. Valgono anche i contributi figurativi per periodi di aspettativa non retribuita concessa per lo svolgimento di funzioni elettive o di cariche sindacali.
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