Sconosciuto ai più, opera ai margini dell'universo previdenziale il Fama, il Fondo agenti marittimi e aerei che gestisce in via esclusiva l'assicurazione obbligatoria degli agenti marittimi raccomandatari, incaricati di curare gli interessi di una compagnia marittima o aerea nei luoghi dove la società non ha sede.In concreto, il Fama è un piccolo concorrente del grande Inps, con piena autonomia sin dal 1995. È questo l'anno in cui, nel mese di agosto, il governo Dini ha riformato alla radice il sistema previdenziale, trasformando in fondazione le numerose gestioni pensionistiche di liberi professionisti. Tuttavia la grande riforma del '95 non ha potuto includere nelle operazioni di riassetto anche il Fama, perché la sua funzione di previdenza obbligatoria per gli agenti marittimi è stata riconosciuta, appena dopo la riforma generale del sistema, nel successivo mese di dicembre, con la legge n. 549. A causa di questo sfasamento temporale, il Fama, benché sia un fondo obbligatorio, opera oggi come associazione non riconosciuta, non essendo rientrato all'epoca tra i nuovi enti della riforma con personalità giuridica.Questo percorso storico spiega perché da alcuni anni l'Inps tenta di inserire gli agenti marittimi nella Gestione speciale dei commercianti, anche se gli agenti si troverebbero a essere iscritti contemporaneamente al Fama, pagando i relativi contributi. Il fenomeno di una doppia contribuzione obbligatoria è purtroppo una situazione sofferta oggi da molti lavoratori, come gli agenti di commercio (Inps ed Enasarco), gli amministratori soci di srl (Inps commercianti ed Inps collaboratori), così pure diversi professionisti. Per gli agenti l'incubo della doppia previdenza è stato tuttavia cancellato, alcuni anni fa, nel corso di una vertenza giudiziaria contro l'Inps presso il Tribunale di Livorno. Il giudice di prima istanza ha ritenuto che essendo gli agenti raccomandatari tenuti alla iscrizione presso il Fama «gestione previdenziale obbligatoria non costituita presso l'Inps, non è consentito richiedere alcun versamento di contributi nella gestione autonoma dell'Inps per i commercianti».In un'altra occasione (circ. n. 83/1997), lo stesso Inps era intervenuto sulla estraneità degli agenti marittimi, in particolare in occasione della iscrizione alla Gestione dei collaboratori (ex 10%), «in quanto i redditi professionali di tali imprenditori (agenti) sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria». Una definitiva bocciatura dell'Istituto di previdenza è stata emessa di recente dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la prima sentenza di Livorno. Nell'escludere il pagamento di doppi contributi sullo stesso reddito professionale, la Corte ha tenuto conto che il Fama offre le stesse prestazioni della Gestione commercianti in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti. Diversamente, sugli agenti ricadrebbe un pesante e non giustificato aggravamento economico.
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