Per i rappresentanti e gli agenti di commercio assicurati all'Enasarco, l'ente che liquida le pensioni integrative della categoria, i contributi pensionistici da versare nel 2005 hanno una particolare validità. Il prossimo 31 dicembre termina infatti il periodo transitorio per raggiungere il pensionamento in base a requisiti minimi più favorevoli, come stabilito dal nuovo Regolamento interno della Fondazione Enasarco in vigore dallo scorso anno. Fino a tutto il 2005 sono sufficienti 19 anni di versamenti per ricevere la pensione di vecchiaia normale, a 64 anni di età gli uomini e a 59 anni le donne. Se invece si desidera anticipare il pensionamento, ma senza interrompere i rapporti commerciali, sono necessari 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, subendo però una riduzione dell'assegno dal 3% fino al 36%, in proporzione agli anni di anticipazione. La decurtazione permanente si limita entro il 12% se vengono chiusi tutti i rapporti di agenzia in corso.
Contributi on line.
Diventa quindi essenziale la regolarità dei versamenti dovuti per il 2005, ad iniziare dai contributi relativi a gennaio, febbraio e marzo scorsi, da pagare entro il prossimo 20 maggio (giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre). Inoltre, da quest'anno il versamento sarà possibile utilizzando esclusivamente il sistema on line. E in considerazione delle numerose richieste avanzate dalle ditte proponenti, l'Enasarco ha deciso di introdurre modalità di pagamento alternative al RID. Fermo restando l'obbligo di compilare la distinta on line, il pagamento può essere effettuato anche tramite Mav bancario; prossimamente si potrà utilizzare il nuovo Bollettino Postale Virtuale. Sui contributi di quest'anno pesa un aumento che ha elevato l'aliquota al 13%, ripartita tra preponente (6,50%) ed agente (6,50%), nei limiti di un minimale di reddito e di un massimale. Il versamento minimo è oggi di 700 euro, ridotti a 300 per gli agenti e i rappresentanti senza esclusiva.
Mutui edilizi. Anche i pensionati dell'Enasarco possono ottenere un mutuo per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione che abbia requisiti fiscali di prima casa. L'ente ha introdotto di recente questa interessante novità, stabilendo che, per accedere al prestito, gli interessati (eventualmente riuniti in cooperative) devono essere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, titolari di un conto previdenziale con una anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a due anni. Inoltre, il saldo della posizione assicurativa non dovrà risultare inferiore alla sommatoria dei minimali contributivi, relativi agli anni di iscrizione. Possono accedere ai mutui edilizi anche i figli degli iscritti, esclusivamente per l'acquisto o la costruzione della loro prima casa da adibire a dimora abituale. La concessione del mutuo è subordinata al rilascio di un impegno di garanzia da parte del genitore iscritto.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: