Le variegate situazioni dei sacerdoti stranieri presenti a vario titolo in Italia sono state più volte prese in esame dall'Assemblea Generale della Cei. Per un corretto inquadramento ecclesiastico dei presbiteri interessati, la Conferenza Episcopale ha recentemente approvato una serie di convenzioni-tipo tra le diocesi italiane e quelle straniere, che contengono indicazioni sul sistema di sostentamento del clero e sulle assicurazioni previdenziali che accompagnano il ministero. Le convenzioni approvate si riferiscono a quattro tipologie:
1) sacerdoti inviati in Italia dai loro vescovi nell'ambito di una cooperazione missionaria o per fornire assistenza spirituale agli immigrati, riuniti in cappellanie etniche. Il loro ministero a favore della Chiesa locale si svolge a tempo pieno e dà quindi diritto all'inserimento nel sistema di sostentamento del clero secondo i parametri correnti. La garanzia del sostentamento, a sua volta, dà titolo alla iscrizione nel Fondo dell'Inps per la previdenza del clero. Segue automaticamente anche l'assistenza medica ed ospedaliera fornita dal Servizio sanitario nazionale. La posizione di questi sacerdoti è speculare a quella dei sacerdoti italiani inviati all'estero fidei donum.
2) sacerdoti costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi. Accolti in Italia come profughi o rifugiati politici, nel rispetto delle leggi italiane relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, possono offrire alle diocesi un servizio pastorale a tempo pieno, gestito da uno specifico "Atto di accoglienza". Le condizioni di servizio consentono anche a questi presbiteri l'immissione nel sistema di sostentamento, l'iscrizione all'Inps e l'assistenza sanitaria pubblica.
3) sacerdoti che giungono in Italia principalmente per conseguire un titolo di studio presso un'istituzione accademica. Poiché gli impegni culturali non consentono loro di svolgere un servizio pastorale a tempo pieno, non si realizzano le condizioni per usufruire del sostentamento Cei. Il mantenimento del sacerdote è assicurato da una borsa di studio a carico della diocesi di provenienza, eventualmente integrata da un sussidio della diocesi di arrivo.
4) sacerdoti in stato di necessità, in Italia per motivi di studio, che provengono da territori non considerati di missione. Si applicano a questi presbiteri le precedenti condizioni.
Sussidio integrativo. Nelle diocesi che li accolgono, i presbiteri studenti o in stato di necessità svolgono tuttavia un servizio pastorale a tempo parziale. Con una determinazione del 6 ottobre scorso, la Cei ha pertanto disposto l'assegnazione alle diocesi interessate di un contributo economico da utilizzare per le forme di sostegno integrativo ai sacerdoti interessati (purché accolti in regime di convenzione) e per l'iscrizione del presbitero al Servizio sanitario nazionale. Anche per gli stranieri studenti si può ipotizzare una iscrizione al Fondo clero, ma con i contributi interamente a carico degli interessati.
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