Sempre gradita la rata di dicembre della pensione Inps, disponibile da ieri. L'Istituto vi ha aggiunto la tredicesima mensilità, i conguagli fiscali per il 2012 e, nelle condizioni di legge, la quattordicesima a chi ha compiuto i 64 anni dopo luglio. Inoltre, sulle pensioni non superiori al trattamento minimo, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro che corrispondono alle vecchie 300 mila lire previste dalla legge finanziaria del 2001. Per questo bonus, occorre rispettare il limite di reddito personale di 9.379,50 euro se singoli e, contemporaneamente, di 18.759 euro se coniugati, mentre il trattamento di pensione non deve superare 6.407,94 euro. L'importo aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali nè elemento di valutazione per altre prestazioni della previdenza. Anche questo bonus è disposto in via provvisoria, in attesa della verifiche reddituali. Alcune particolarità sul riconoscimento del bonus:Pensioni non Inps. Per i pensionati che riscuotono un assegno diverso da quello Inps il pagamento viene effettuato dall'ente pensionistico indicato dal Casellario centrale dei pensionati, rispettando il calendario proprio dello stesso ente.Pensioni eliminate. L'importo aggiuntivo spetta, nel rispetto delle condizioni di legge, anche alle pensioni eliminate nel corso del 2012. I beneficiari sono gli eventuali eredi del pensionato oppure lo stesso titolare della pensione eliminata. Il bonus viene rapportato ai mesi di riscossione della pensione ed è attribuito dalla sede locale dell'Inps.Pensioni all'estero. L'importo aggiuntivo è stato previsto dalla legge come una tantum ai pensionati al minimo che, singoli o coniugati, dispongono di scarsi redditi, di anno in anno indicati dall'Inps. Di conseguenza sono stati esclusi dal bonus i titolari di pensione italiana in pagamento all'estero che, per richiesta degli interessati, sia stata detassata in applicazione di una convenzione con l'Italia contro la doppia imposizione fiscale. Secondo i residenti all'estero, il mancato riconoscimento è giuridicamente infondato. La legge (388/2000, art. 70) non riporta eccezioni, poiché il bonus spetterebbe nel semplice rispetto dei requisiti reddituali, a prescindere da ogni considerazione di natura fiscale. Se l'obiezione fosse accolta, agli aventi diritto spetterebbero anche gli arretrati dall'anno 2007.Ministri di culto. Fuori dal bonus sono tutte le pensioni di natura assistenziale o a carattere volontario (invalidi civili, assegni sociali, pensioni facoltative, mutualità pensioni, assegni di solidarietà del credito, indennizzo ai commercianti ecc.). L'Inps esclude anche il Fondo di previdenza per il clero (msg. 18510/2012), benché si tratti di un fondo obbligatorio e non assistenziale. Lo scorso anno (msg. 22287/2011) la gestione dei ministri di culto risultava compresa fra quelle beneficiarie. Una differenza (una svista?) che meriterebbe una precisazione, con la giusta attenzione dovuta anche alla categoria sacerdotale.
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