venerdì 17 maggio 2024
La Santa Sede ha emanato nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali. Tra le novità: d’ora in poi di norma né il vescovo locale né Il Dicastero per la Dottrina della Fede si pronunceranno
Papa Francesco davanti alla Madonna di Fatima

Papa Francesco davanti alla Madonna di Fatima - Archivio Siciliani

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La Santa Sede ha emanato nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali. La novità più eclatante è d’ora in poi di norma, né il vescovo locale né il Vaticano si pronunceranno per definire la natura soprannaturale del fenomeno, limitandosi ad autorizzare e promuovere devozione e pellegrinaggi. Salvo che il Papa decida altrimenti. È inoltre esplicitato il ruolo centrale del Dicastero per la Dottrina della Fede nell’affrontare questi casi. Invece viene ribadito, secondo tradizione, che i fedeli non sono obbligati a credere a questi fenomeni, seppure “approvati”. IL TESTO

Lo stabilisce il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvato da Papa Francesco, pubblicato oggi e che entrerà in vigore domenica prossima, Solennità di Pentecoste.

Il cardinale prefetto Victor Manuel Fernández nella presentazione ha spiegato che presunti fenomeni soprannaturali come le apparizioni mariane tante volte «hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli».

D’altra parte però esiste anche la possibilità che «in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale» si rilevino «delle criticità molto serie a danno dei fedeli». Ad esempio i casi in cui dai presunti fenomeni si trae «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale», arrivando addirittura, e questo è «particolarmente grave», a «esercitare un dominio sulle persone o a compiere degli abusi». Inoltre vi possono essere «errori dottrinali, indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario».

Ci possono essere poi casi in cui «i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina», ma che è solo frutto di fantasia, mitomania o della tendenza alla falsificazione da parte di qualcuno.

Secondo le nuove norme la Chiesa potrà discernere: «se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; e sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente».

Poi «in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali». Di norma quindi «né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero dichiareranno che i fenomeni sono di origine soprannaturale, e solo il Santo Padre può autorizzare una procedura in tal senso».

Nel documento precedente che trattava questa tematica - risalente al pontificato di Paolo VI (le vecchie Norme vennero approvate nel 1978 e sono state rese pubbliche nel 2011) - il giudizio finale della Chiesa poteva essere positivo (“constat de supernaturalitate”) o negativo (“non constat de supernaturalitate”). Ora invece si stabilisce che alla fine del discernimento ci siano 6 gradi di giudizio.

Eccoli:

Nihil Obstat: non viene espressa certezza sull’autenticità soprannaturale, ma si riconoscono segni di un’azione dello Spirito. Si incoraggia il vescovo a valutare il valore pastorale e a promuovere la diffusione del fenomeno, compresi i pellegrinaggi.

Prae oculis habeatur: si riconoscono segni positivi, ma ci sono anche elementi di confusione o rischi che richiedono discernimento e dialogo con i destinatari. Potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale se ci sono scritti o messaggi associati al fenomeno.

Curatur: sono presenti elementi critici, ma c'è una diffusione ampia del fenomeno con frutti spirituali verificabili. Si sconsiglia un divieto che potrebbe turbare i fedeli, ma si invita il vescovo a non incoraggiare il fenomeno.

Sub mandato: le criticità non sono legate al fenomeno stesso, ma all'uso improprio fatto da persone o gruppi. La Santa Sede affida al vescovo o a un delegato la guida pastorale del luogo.

Prohibetur et obstruatur: nonostante alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi sono gravi. Il Dicastero chiede al vescovo di dichiarare pubblicamente che l’adesione non è consentita e di spiegare le ragioni della decisione.

Declaratio de non supernaturalitate: il vescovo è autorizzato a dichiarare che il fenomeno non è soprannaturale basandosi su prove concrete, come la confessione di un presunto veggente o testimonianze credibili di falsificazione del fenomeno.

Riguardo alle norme procedurali da rispettare per arrivare a questo discernimento le nuove Norme spiegano che spetta al vescovo esaminare i casi e sottoporlo al Dicastero per l’approvazione. Al presule coinvolto è chiesto di astenersi dal fare pubbliche dichiarazioni relative all’autenticità o soprannaturalità, e anche di vigilare affinché non vi sia confusione e non si alimenti il sensazionalismo. Nel caso gli elementi raccolti «sembrino sufficienti», il vescovo costituirà una commissione d’indagine annoverando tra i suoi membri almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno.Le nuove Norme spiegano che tra i criteri positivi c’è «la credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati... l’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso, il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte, i frutti di vita cristiana».

Mentre tra i criteri negativi ci sono la «presenza di un errore manifesto circa il fatto, eventuali errori dottrinali..., uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale, una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto, atti gravemente immorali..., alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico».Infine viene stabilito che qualunque sia la determinazione finale approvata, il vescovo «ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte».

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