sabato 12 dicembre 2020
Sentenza della Corte Costituzionale che di fatto autorizza la pratica, vietando però l’aiuto a morire. Accolti i ricorsi
L'esterno dell'edificio dove ha sede la Corte Costituzionale austriaca

L'esterno dell'edificio dove ha sede la Corte Costituzionale austriaca - Ansa

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La Corte Costituzionale ha ribaltato una disposizione di diritto penale che proibisce ogni forma di assistenza a chi si suicida. Chiunque «induca un’altra persona a suicidarsi o gli dia aiuto per farlo» incorre in una pena detentiva compresa tra sei mesi e cinque anni, afferma il codice austriaco. Un divieto «così radicale» è stato definito dagli alti togati incompatibile con i valori della Carta fondamentale. La Corte Costituzionale si è espresso dopo una serie di denunce, anche di due persone gravemente ammalate, e ha stabilito che le parole «o gli dà aiuto per farlo» sono debbano rimosse dal testo alla fine del 2021. Per i giudici esse «violano il diritto all’autodeterminazione perché vieta ogni tipo di assistenza in tutte le circostanze».

Tale prerogativa, hanno detto i togati, comprende il diritto a «una morte dignitosa» nonché quello di una persona che ha deciso di propria spontanea volontà di uccidersi ottenendo aiuto da un altro individuo. Nella stessa sentenza, comunque, la Corte ha confermato il resto della norma, inclusa la disposizione che stabilisce la stessa punizione per chiunque «uccida un’altra persona su sua richiesta seria ed enfatica». Non è chiaro, dunque, cosa sarà consentito esattamente in Austria a partire dal 2022. In base alla disposizione del tribunale, i legislatori dovranno adottare misure per prevenire gli abusi e garantire che «la persona colpita non prenda la decisione di uccidersi sotto l’influenza di terzi».

Una formulazione estremamente vaga che lascia aperte molteplici interpretazioni. Sempre ieri l’Alta Corte ha bocciato la messa al bando del velo islamico per le bambine nelle scuole primarie, introdotto nel 2019 dell’allora governo “Kurz 1”, di cui faceva parte l’ultradestra. Il provvedimento, secondo i giudici, interviene su un singolo credo, l’islam, senza una precisa motivazione, contraddicendo così il principio di neutralità religiosa dello Stato.

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