lunedì 21 febbraio 2022
La comunicazione d’avvio va inoltrata all'Inps «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde il diritto al sussidio
I beneficiari del Rdc devono comunicare l'inizio dell'attività autonoma

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A partire da gennaio, chi sta percependo il reddito di cittadinanza (Rdc) deve avvisare l’Inps se ha intenzione di avviare un’attività di lavoro. Con la legge Bilancio 2022, infatti, è diventata «anticipata» la cosiddetta comunicazione d’avvio di un’attività di lavoro autonomo oppure d’impresa che, da sempre, i beneficiari di Rdc sono tenuti a fare all’Inps. Nello specifico, non va più fatta «entro 30 giorni dall’inizio di attività», ma «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde diritto al sussidio.

La novità è stata introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge Bilancio 2022), che ha modificato il decreto legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019. La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio, stabilisce: «In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’Inps il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio»

La novità, ha spiegato l’Inps (messaggio n. 625/2022), comporta che, dal 1° gennaio 2022, la variazione dell’occupazione in forma di avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare percettore di Rdc, va comunicata all’Inps, con il modello «Rdc-Com Esteso», non più entro 30 giorni dall’avvio attività (come è stato fino al 31 dicembre 2021), ma entro il giorno antecedente l’inizio. Resta invariato, invece, aggiunge l’Inps, il termine di 30 giorni ai fini della presentazione del modello «Rdc-Com Esteso» per le attività di lavoro dipendente.

Il nuovo termine, ha precisato ancora l’ente di previdenza, vale e va rispettato anche in merito alla disciplina del cosiddetto «beneficio addizionale», cioè il contributo extra di Rdc erogato proprio in caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o in società cooperative nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc. L’importo di questo extra è di sei mensilità di Rdc già percepito, comunque non oltre un massimo fissato a 780 euro mensili.

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