Nuovi requisiti per andare in pensione - Archivio
Il riscatto riesuma "quota 100". Se i periodi contributivi da riscattare o riscattati si collocano entro il 31 dicembre 2021, così permettendo di maturare i requisiti per la pensione anticipata (ossia i 38 di contributi, assieme all’età di 62 anni), il lavoratore può mettersi a riposo anche se la domanda di riscatto (con i relativi versamenti) risultano successivi al 31 dicembre 2021, che la data limite di operatività di "quota 100". Idem per "quota 102", che dal 1° gennaio ha sostituito "quota 100" e rimarrà operativa fino al 31 dicembre 2022 (in tal caso sono diversi i requisiti: 38 anni di contributi, ma 64 anni d’età. La precisazione è dell’Inps ed è presente nella circolare n. 38/2022, che illustra le novità della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio del 2022) in materia pensionistica, su cui c’è stato anche il placet del ministero del Lavoro. La principale novità è la trasformazione di "quota 100" in "quota 102".
Si ricorderà che fino al 31 dicembre scorso, per l’intero triennio 2019/2021, i lavoratori hanno avuto l’opportunità di pensionarsi perfezionando un’età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni (62 + 38 = 100). L’opportunità resta valida per i lavoratori che hanno maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2021, i quali possono esercitare il loro diritto in un qualsiasi momento successivo alla predetta data. La legge Bilancio 2022 ha modificato "quota 100" in «quota 102», rendendola operativa solamente per l’anno corrente: possono fruirne i lavoratori che entro il 31 dicembre 2022 maturano un’età di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni (64 + 38 = 102). Anche per "quota 102", una volta maturati tutti i requisiti entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile esercitare il diritto di pensionamento in un qualsiasi momento successivo alla predetta data.
L’Inps ha spiegato che ai fini della maturazione del diritto a pensione, sia con "quota 100" e sia con "quota 102", sono utili i contributi da riscatto che sono considerati nella loro collocazione temporale e che esplicano effetto come fossero stati tempestivamente versati (cioè acquisiti in posizione assicurativa dell’interessato). Di conseguenza, il lavoratore che perfezioni i requisiti per la pensione "quota 100" tra gennaio 2019 e dicembre 2021 ovvero per la pensione "quota 102" entro la fine del corrente anno 2022, potrà conseguire la pensione in qualsiasi momento, anche successivo alle predette scadenze, ferme restando le norme sulla decorrenza (cioè le cosiddette "finestre").
Si ricorda, infatti, che per la decorrenza della pensione, sia "quota 100" e sia la nuova "quota 102", è prevista la "finestra": la pensione decorre dopo un certo lasso di tempo, diversificato a seconda del datore di lavoro (se pubblico ovvero privato) e della gestione previdenziale alla quale risulta iscritto il pensionando. Il periodo può essere di tre o di sei mesi. In particolare:
a) per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi), la durata della finestra è di tre mesi;
b) per i lavoratori del settore pubblico (solo dipendenti), la durata della finestra è di sei mesi.