Il "riscatto" si allarga ai crediti formativi extra-universitari - Archivio
Il "riscatto" allarga i confini. Anche i crediti formativi extra-universitari, quando riconosciuti utili dagli Atenei ai fini della carriera di studio, possono essere "riscattati" dal punto di vista contributivo, così avvicinando la pensione. Il "riscatto" è ammesso se i periodi in cui si collocano i crediti formativi non sono coperti da altri contributi e, comunque, entro i limiti della durata del corso legale universitario. La novità è stata illustrata dall’Inps (messaggio n. 1512/2022). Ordinariamente, l’iscrizione a un'Università avviene dopo la scuola superiore, cominciando dal primo anno. Gli Atenei, tuttavia, possono riconoscere validi come crediti formativi universitari anche le conoscenze e le abilità professionali certificate o maturate in attività di livello post-secondario. In tal caso, lo studente può accelerare il percorso di studio iscrivendosi a un anno di corso universitario successivo al primo. È stato chiesto se tali periodi di esperienze formative siano riscattabili ai fini contributivi e, nel caso, come collocarli temporalmente ed entro quali limiti. L’Inps ha dato la sua risposta affermativa.
Prima di tutto l’Inps ha richiamato la normativa relativa al "riscatto" contributivo dei titoli di studio. Si ricorda che il "riscatto" del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il "riscatto" è possibile, a domanda, per tutto o anche per una parte del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario a seguito del quale sia stato conseguito un diploma universitario (è questa una condizione). Il "riscatto", dunque, è limitato al periodo di durata legale fissato per il conseguimento del titolo, cioè ai soli anni in corso e non anche agli eventuali anni fuori corso, e a condizione che sia stato conseguito il titolo. Il periodo di formazione valutato come credito formativo, anche extra-universitario, ha aggiunto l’Inps, concorre a integrare il cursus accademico per il conseguimento del titolo di studio tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea scelto e parte integrante dello stesso, pertanto, è meritevole di essere ammesso a "riscatto" in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Pertanto, l’Inps ha disposto che gli studenti che si sono iscritti a un corso universitario a un anno accademico successivo al primo, per via del riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti organi accademici, possono chiedere il "riscatto" per gli anni di corso nei quali risultino regolarmente iscritti e anche dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi. Per questi ultimi è necessario che i periodi, individuati dai diretti interessati a loro scelta, non siano coperti da altri contributi. Il numero complessivo degli anni ammessi a "riscatto rimane, in ogni caso, quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario. Il tutto verificabile da attestazione universitari.
Le nuove regole sono applicate alle nuove domande anche a quelle eventualmente giacenti. Eventuali domande respinte, invece, potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.