lunedì 1 ottobre 2018
L'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti può essere cumulata a un reddito da attività agricola autonoma ma solo fino al limite annuo di 4.800 euro. Le precisazioni dell'Inps.
La Naspi si può cumulare con il lavoro agricolo autonomo
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La Naspi (l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti) è cumulabile con eventuale reddito di lavoro autonomo agricolo fino al limite annuo di 4.800 euro. Il reddito di lavoro agricolo va individuato nel reddito agrario, qualora risultano rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno stabiliti dalla normativa fiscale (art. 32 del Tuir approvato con il dpr n. 917/1986), altrimenti nel reddito d’impresa (qualora i predetti limiti siano superati). A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 3460/2018.

L’art. 10 del dlgs n. 22/2015 (riforma del Jobs act) prevede la compatibilità della Naspi con il reddito derivante da attività lavorativa in forma autonoma oppure d’impresa individuale fino all’importo al quale corrisponde un’imposta lorda Irpef pari o inferiore alle detrazioni ai sensi dell’art. 13 del Tuir. Tradotto in altre parole il limite di reddito di lavoro autonomo cumulabile con la Naspi è pari a 4.800 euro annui.

Relativamente al reddito derivante da svolgimento di attività di lavoro autonomo nel settore dell’agricoltura, fa presente l’Inps, l’agenzia delle entrate, con risoluzione n. 77/2005, ha tra l’altro precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano a essere assoggettati al regime di cui all’art. 32 del Tuir, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso art. 32” (limiti che concernono lo sfruttamento dei terreni). Da ciò, aggiunge l’Inps, per l’agenzia delle entrate discende che i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato art. 32, “concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali”.

Aderendo a tale indirizzo, l’Inps spiega che, ai fini delle verifiche reddituali per la cumulabilità della Naspi con l’attività di lavoro autonomo in agricoltura, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il relativo reddito va individuato nel reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti; ovvero nel reddito d’impresa qualora i predetti limiti siano superati.

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