giovedì 26 dicembre 2013
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Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare. Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).Lo “status” di invalido civile, di cieco civile o sordo civile dà diritto ad una serie di benefici di carattere assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità, etc.). Per conseguire il diritto a tali prestazioni sono richiesti altri requisiti in aggiunta a quello sanitario che rappresenta il presupposto essenziale per il diritto (appunto lo “status” di invalidi civile, di cieco civile o sordo civile). Tra questi ulteriori requisiti, che non incidono sullo stato invalidante, c’è quello della residenza in Italia. La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. L’interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto, intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all’elemento soggettivo, cioè all’intenzione di dimorarvi che è presunta fino a prova contraria. Pertanto, conclude l’Inps, il requisito della residenza si deve ritenere soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale in Italia del soggetto interessato.D’altro lato, aggiunge l’Inps, la normativa comunitaria (articolo 70 del Regolamento Ce n. 883/2004) prevede il principio di non esportabilità delle prestazioni assistenziali e di invalidità, le quali di conseguenza possono essere erogate esclusivamente nello Stato Ue in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. In base a tali presupposti, l’Inps stabilisce che gli uffici periferici sono tenuti a verificare e controllare l’effettiva dimora in Italia del titolare della prestazione d’invalidità civile, procedendo eventualmente alla sospensione della prestazione qualora risulti la permanenza (dimora) fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, tranne che questa dimora all’estero non sia dovuta per motivi di causa maggiore ossia per gravi motivi sanitari idoneamente documentati (per esempio interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.). Praticamente, aggiunge l’Inps, questi controlli e verifiche vanno promossi da una parte con accertamenti presso il Comune dov’è l’iscrizione anagrafica del titolare della prestazione di invalidità civile, con l’ausilio della polizia locale; d’altra parte con l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, aggiunge infine l’Inps, si deve procedere alla revoca definitiva della prestazione.
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