mercoledì 16 novembre 2022
Dal 13 agosto anche i papà artigiani, commercianti e agricoltori possono astenersi dal lavorare per tre mesi dopo la nascita del figlio o l’ingresso del minore in famiglia
Il congedo parentale esteso anche ai lavoratori autonomi

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Dal 13 agosto anche i papà artigiani, commercianti e agricoltori possono astenersi dal lavorare per tre mesi dopo la nascita del figlio o l’ingresso del minore in famiglia, per accudire il nuovo arrivato. È una novità assoluta: il «congedo parentale a favore dei lavoratori autonomi». Una novità introdotta con l’attuazione della Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e vita familiare (dlgs 105/2022). Durante l’astensione, per un periodo massimo di tre mesi, i lavoratori hanno diritto a un’indennità pari al 30% della reddito convenzionale (49,91 euro nell’anno 2022) e, se il periodo di congedo è preso a mesi interi, è sospeso anche l’obbligo di contribuzione. Con una modifica al Testo Unico Maternità (art. 68 del dlgs 151/2001) viene riconosciuta, per la prima volta, il diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi, possibilità che, invece, era già operativa per le madri lavoratrici autonome. Il nuovo congedo è fruibile dal 13 agosto: per tre mesi ciascun genitore, lavoratori autonomi, ha diritto a un congedo parentale da fruire entro l’anno di vita del neonato o dall’ingresso in famiglia del minore, nei caso di adozione o di affidamento. In particolare, la fruizione del congedo parentale è possibile, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile del congedo di maternità; per il padre, invece, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Come per le lavoratrici autonome, così anche per il papà lavoratore autonomo è previsto il riconoscimento di un’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale, purché ci sia effettiva astensione dall’attività lavorativa. Per l’anno 2022 tale retribuzione convenzione è pari a 49,91, per cui l’indennità giornaliera è pari a circa 15 euro. Inoltre, come per le lavoratrici autonome, anche l’astensione del papà lavoratore autonomo comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che, però, può riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità dei contributi obbligatori, dovuti anche per i mesi nei quali l’attività è prestata un giorno soltanto. Ad esempio, per un periodo di congedo parentale dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà possibile sospendere il versamento dei contributi per i soli mesi di ottobre e novembre. I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli possono chiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo. In attesa degli aggiornamenti informatici, l’Inps ha fatto sapere che dal 13 agosto i lavoratori autonomi che fruiscono del nuovo congedo parentale, possono astenersi dal lavoro, salvo poi presentare successivamente la domanda all’Inps per il diritto all’indennità.

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