lunedì 6 febbraio 2012
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«Gentile Signore/a, a partire da oggi non riceverà più la pensione di reversibilità. Siamo costretti a sospendergliela perché è una prestazione che dipende anche dal suo reddito e Lei, questo dato, non ce lo ha comunicato in tempo utile. Anzi, se non provvederà a farlo nei prossimi 60 giorni, saremo costretti a revocargliela definitivamente». Dice più o meno così, in sintesi, la comunicazione che in tanti, pensionati, stanno ricevendo dall’Inps con cui vengono avvisati che quanto stanno incassando a titolo di prestazione collegata al reddito (quali i trattamenti famiglia, le integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali, ecc.) non sarà erogato per un periodo di 60 giorni. Uno stop, temporaneo, che  colpisce quei pensionati che non hanno provveduto a consegnare i modelli Red 2009 e/o Red 2010, nonostante i solleciti. Tecnicamente la lettera ricevuta dai pensionati si chiama “avviso di sospensione”; e in realtà si tratta proprio di una comunicazione con cui l’Inps avvisa i pensionati dell’interruzione temporanea della liquidazione di alcune prestazioni. Durante il mese di settembre 2011, l’Inps ha inviato le “comunicazioni di sollecito” agli stessi pensionati, titolari di prestazioni collegate al reddito, perché non avevano provveduto a dichiarare la propria situazione reddituale (situazione da cui dipende la liquidazione delle prestazioni, sia per il diritto che per la misura), mediante la consueta operazione Red, relativa agli anni 2009 e 2010. In quella prima lettera di sollecito, peraltro, l’Inps li avvertiva che, qualora non avessero provveduto a regolarizzare la comunicazione reddituale, l’erogazione delle prestazioni sarebbe stata sospesa. Ecco, dunque, la ragione delle nuove comunicazioni: l’Inps dà notizia ai pensionati che, non avendo ottemperato a quel sollecito, subiscono lo stop temporaneo delle prestazioni. In particolare, l’“avviso di sospensione” è stato inviato dall’Inps a tutti i soggetti che alla data del 30 novembre 2011 non avevano provveduto a dichiarare i propri redditi, con le sole eccezioni di coloro per i quali, alla stessa data (30 novembre 2011) risultavano: pensione ricostituita sulla base delle informazioni reddituali; acquisiti i dati della ricostituzione, ancorché l’elaborazione delle informazioni non sia stata effettuata; presentata una domanda di ricostituzione della pensione.Che cosa succede adesso? In base alla legge n. 122/2010, l’avviso di sospensione è l’ultimo atto dell’Inps prima della definitiva revoca della prestazione collegata al reddito per la quale risulta non ottemperato l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali. In particolare, il pensionato ha tempo 60 giorni dalla sospensione per presentare domanda di ricostituzione, completa di tutte le informazioni sui redditi relativi agli anni 2009 e 2010. Può farlo in diversi modi: presso un ufficio Inps; oppure rivolgendosi a un patronato; oppure, se in possesso di Pin, avvalendosi dei servizi online. Così facendo il pensionato si assicura non solo il ripristino della prestazione ma anche la corresponsione degli arretrati, relativi al periodo di sospensione. Invece, una volta decorso inutilmente il termine dei 60 giorni senza che il pensionato abbia provveduto alla presentazione del modello Red, l’Inps procederà alla definitiva revoca della prestazione. Non solo, ma procederà pure al recupero delle prestazioni eventualmente erogate nonostante il perdurare della mancata comunicazione reddituale, considerandole non più spettanti.
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