lunedì 18 maggio 2015
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Niente stage nell’azienda dello zio. Nell’ambito del programma di Garanzia giovani non si può instaurare un tirocinio quando tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante c’è vincolo di parentela. L’ha stabilito il ministero del Lavoro (nota prot. n. 7435/2015), precisando che si tratta di un ‘orientamento’ perché, in realtà, non esiste norma che stabilisca espressamente il divieto. Sempre il ministero, però in base a un principio costituzionale, ha stabilito altresì che non si possono svolgere stage negli enti pubblici, perché lo scopo dei tirocini è l’inserimento o il reinserimento lavorativo del giovane cosa che non può avvenire nel settore pubblico (cui fanno parte gli enti pubblici) se non per concorso (lo dice la Costituzione). Il tirocinio 'extra-curriculare', disciplinato dalle Linee Guida del 24 gennaio 2013, permette di fare un’esperienza in azienda per la durata massima di 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili o di soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991). La misura 5 del Pon Iog della Garanzia giovani prevede due tipi di tirocini: i tirocini (propriamente detti) e i tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale. I primi hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e di aumentare le possibilità occupazionali del giovane iscritto al programma di Garanzia giovani (si ricorda che l’iscrizione è possibile per i giovani tra 15 e 29 anni d’età), velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso formazione sul campo ovvero, in caso di giovani che hanno perso lavoro, di favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro. I tirocini in mobilità nazionale e transnazionale, invece, hanno l'obiettivo di favorire esperienze formative e professionali fuori regione o all’estero, per migliorare il curriculum e permettere un contatto diretto con territori e mercati del lavoro più dinamici e in grado di offrire maggiori opportunità occupazionali. Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio al giovane è riconosciuta un’indennità mensile d’importo fino a 500 euro, quindi non superiore a 3mila euro in tutto il periodo (fino a 6mila euro per disabili e soggetti svantaggiati). Il contributo è più alto se il tirocinio è in mobilità, grazie a un voucher aggiuntivo. Se entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio l’impresa che l’ha ospitato assume il giovane stagista con un rapporto di lavoro subordinato, ha diritto a ricevere il bonus assunzione.Il ministero ha escluso la possibilità di instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra giovani e titolari delle imprese ospitanti. In particolare ha scritto che «sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, l’orientamento di questo ufficio è quello di escludere in queste ipotesi l’attivazione dei tirocini al fine di limitare ed evitare abusi nell’attuazione della misura». Andrebbe precisato meglio, tuttavia, il confine del divieto visto che è genericamente stabilito con riferimento a “vincoli parentali” (quali parenti? Fino a che grado?).La citata misura 5 prevede che l’attivazione dei tirocini favorisca l’inserimento/reinserimento nel lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati, a tal fine promuovendosi, entro 60 giorni dalla fine, l’inserimento occupazionale al giovani che ha concluso con successo lo stage formativo. Questa previsione, ha fatto notare il ministero, non può valere con riferimento al lavoro pubblico perché l’accesso all’impiego presso una p.a. può avvenire soltanto mediante concorso (art. 97 della Costituzione). Per queste ragioni, il ministero ha stabilito che gli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali, vadano esclusi dal novero dei soggetti che possono ospitare i tirocini, vista la materiale impossibilità che i periodi di tirocinio presso tali soggetti consentano un successivo inserimento lavorativo.
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