lunedì 10 giugno 2019
Secondo la Covip non c'è la necessità di una preventiva modifica statutaria
I soci lavoratori possono aderire ai fondi pensione negoziali
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I soci lavoratori di cooperative possono aderire ai fondi pensioni negoziali senza necessità di una preventiva modifica statutaria degli stessi fondi, al fine di includerli tra i destinatari della previdenza integrativa. A precisarlo è stata la Covip, a risposta di un quesito sulla norma (art. 3, comma 1, lett. e, del dlgs n. 252/2005) che sembrerebbe invece prescrivere la presenza di una precisa fonte istitutiva con riferimento alla categoria dei soci lavoratori di cooperative: «accordi fra gli stessi soci lavoratori di coop, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza movimento cooperativo legalmente riconosciute».

La norma, ha spiegato la Covip, ha ripreso la vecchia disciplina della previdenza integrativa (dlgs n. 124/1993) in un momento in cui c’era notevole incertezza circa la natura giuridica del rapporto esistente tra i soci e le cooperative. Successivamente la materia e` stata regolata dalla legge n. 142/2001 che, tra l’altro, ha chiarito la natura giuridica del rapporto che intercorre tra socio lavoratore e cooperativa, disponendo che al rapporto associativo si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, il quale può assumere varie forme: lavoro subordinato, lavoro autonomo o qualsiasi altra forma, compresa la co.co.co.

Alla luce dell’attuale quadro normativo, ha spiegato la Covip, è da ritenere che gli accordi tra soci lavoratori di cooperative non siano più l’unica modalità per dar vita a un fondo pensione destinato a tale categoria di soggetti. In base al tipo di rapporto di lavoro prescelto dal socio (subordinato o autonomo), infatti, sono da ritenere attivabili anche le fonti istitutive ordinarie riferibili ai lavoratori dipendenti o autonomi. In conclusione, la Covip è del parere che non sia necessario integrare lo statuto del fondo pensione, laddove definisce i destinatari, affinché il fondo stesso possa accogliere i soci di cooperativa, poiché tale categoria non ha una valenza autonoma dovendo i soci lavoratori appartenere, in base all’inquadramento contrattuale, necessariamente a una delle tipologie contrattuali di lavoro previste dalla legge n. 142/2001 (subordinato, autonomo, collaborazione).




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