martedì 15 marzo 2022
È riservato a nuclei familiari monoparentali. Vale da 150 a 500 euro mensili. La disabilità non deve essere inferiore al 60%
C'è tempo fino a fine mese per presentare la domanda per ottenere il "bonus figli disabili"

C'è tempo fino a fine mese per presentare la domanda per ottenere il "bonus figli disabili" - Archivio

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C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda all’Inps del “bonus figli disabili”. Il bonus vale da 150 a 500 euro mensili ed è riservato a nuclei familiari monoparentali in cui sono presenti figli aventi una disabilità in misura non inferiore al 60%. La scadenza di fine mese è doppia: si può fare richiesta del bonus relativo all’anno corrente e si può fare richiesta anche del bonus dello scorso anno 2021. A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 39/2022. Il bonus è stato previsto con la legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) con operatività per il periodo dall’anno 2021 all’anno 2023 e successivamente disciplinato dal decreto ministeriale 12 ottobre 2021. Il bonus è erogato mensilmente dall’Inps, a uno dei due genitori, disoccupati oppure monoreddito, appartenenti a nuclei familiari monoparentali in cui siano presenti figli aventi una disabilità in misura non inferiore al 60%.

L’Inps precisa che, ai fini del bonus, s’intende per:

«nuclei familiari monoparentali»: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;

«genitore disoccupato»: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;

«genitore monoreddito»: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. Si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali, mentre si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;

«figlio/i»: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).

La domanda del bonus può essere presentata dal genitore in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia;

b) indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità, fino a 3mila euro. Nel caso di nuclei con minorenni, l’Isee va calcolato con il cosiddetto "Isee minorenni";

c) disoccupazione o monoreddito e appartenenze a un nucleo familiare monoparentale;

d) appartenenza a nucleo familiare, come definito ai fini Isee, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Il genitore deve essere convivente con il figlio con disabilità non inferiore al 60%.

La domanda va presentata on line, sul sito dell’Inps, accedendovi tramite Spid almeno di II livello o tramite Cie o Cns. In alternativa, si può far ricorso ai servizi offerti dai Patronati. La domanda si presenta annualmente tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno. Esclusivamente per il corrente anno, attestando il possesso dei requisiti, si può fare domanda anche per gli arretrati relativi all’anno 2021. Una volta accolta la domanda, il contributo viene liquidato dall’Inps con cadenza mensile, per un importo base di 150 euro mensili, dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Se sono presenti due o più figli a carico con disabilità di almeno il 60% l’importo del bonus diventa, rispettivamente, di 300 euro mensili (due figli) ovvero 500 euro mensili (se i figli sono più di due).

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