Nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi - Archivio
Al via la nuova indennità di disoccupazione riservata ai professionisti senza cassa (lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps. Si chiama Iscro-Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e le domande per l’anno in corso possono essere presentate entro il 31 ottobre. Il via libera è arrivato dall’Inps nella circolare n. 90/2021 in cui, inoltre, ha precisato che l’indennità può essere richiesta anche dai consiglieri e dagli eletti per cariche politiche, se per l’incarico è previsto solo gettone di presenza (invece non spetta, ad esempio, ai parlamentari). L’importo varia da 1.500 a 4.800 euro e può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021/2023. L’indennità è stata introdotta in via sperimentale e spetta per sei mesi ai soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. A finanziarla sono gli stessi beneficiari attraverso l’aumento dell’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps in misura dello 0,26% nell’anno 2021 e dello 0,51% negli anni 2022 e 2023. L’indennità viene erogata dall’Inps e spetta in presenza dei seguenti requisiti:
• non titolarità di pensione diretta e assenza d’iscrizione a altre forme previdenziali;
• non fruizione di reddito di cittadinanza (Rdc);
• reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda inferiore al 50% della media degli stessi redditi del triennio anteriore a quella di domanda;
• aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, reddito fino a 8.145 euro (limite rivalutato annualmente in base dell’Istat negli anni 2022 e 2023);
• regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
• titolarità di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla presentazione della domanda.
L’Inps precisa che, per i due requisiti sul reddito (inferiore a 50% media triennio precedente e fino a 8.145 nell’anno precedente) si fa riferimento al «solo» reddito del lavoro autonomo, per il quale c’è l’iscrizione alla gestione separata Inps (rilevabile dal quadro RE per i professionisti individuali, quadro RH per gli studi associati e quadro LM per i forfetari) e non anche ad altri redditi di lavoro dipendente, parasubordinato o di partecipazione ad imprese. L’indennità è erogata per sei mensilità in misura del 25% dell’ultimo reddito fiscale, liquidato dall’Agenzia delle entrate, entro i limiti minimo e massimo mensili, rispettivamente, di 250 e di 800 euro (anche questi soggetti a rivalutazione annuale). L’Indennità non comporta accredito di contributi figurativi (quindi non è utile ai fini pensionistici), né concorre alla formazione del reddito (cioè non viene tassata) e decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Poiché la base di riferimento è il «semestre», per il calcolo dell’indennità mensile si considera il 25% della metà del reddito di riferimento. Nella circolare n. 92/2021, infine, l’Inps ha ricordato l’obbligo di accompagnare l’erogazione dell’Iscro alla partecipazione, da parte dei beneficiari, a specifici percorsi di aggiornamento professionale. A oggi, tuttavia, non ancora è stato emanato il decreto che deve definire criteri e modalità, per cui l’aggiornamento può attendere.