«Responsabili di tutto, ma senza risorse». L’appello dei sindaci
Dopo la condanna per omicidio colposo della sindaca di Chiesa in Valmalenco. Una frana staccatasi a tremila metri uccise tre persone

Ai sindaci si chiede di garantire la sicurezza dei cittadini: soprattutto nei piccoli Comuni, amministrare significa affrontare responsabilità enormi con strutture e risorse minime. Quando accade una tragedia, questa sproporzione viene ignorata: resta il sindaco, sul quale far ricadere il peso di ciò che non si è riusciti a impedire. Come si può rispondere di interventi per i quali si sono chiesti finanziamenti mai ottenuti? Come si può pretendere che un amministratore preveda e governi fenomeni naturali che possono superare ogni possibilità di controllo? Le responsabilità finiscono per estendersi oltre le effettive possibilità di intervento e persino oltre la conclusione del mandato.
Come sperimenta sulla propria pelle Renata Petrella, sindaca di Chiesa in Valmalenco che una sentenza, pronunciata il 9 ottobre dal tribunale di Sondrio, ha condannato a due anni per omicidio colposo plurimo, insieme alla sindaca che l’ha preceduta e al responsabile del servizio tecnico. «Aspettiamo le motivazioni della sentenza. Nel processo – racconta Petrella - erano coinvolti anche due ex sindaci in carica tra il 2000 e il 2010, poi assolti. Questo significa che si può essere chiamati a rispondere di quanto accade sul territorio anche molti anni dopo la fine del mandato». Questa la vicenda: il 12 agosto 2020 una pioggia violentissima e localizzata provocò una frana a quasi tremila metri di quota, una colata travolse un’auto su un ponte e morirono tre persone. «Circa tre ore prima era stata diramata un’allerta gialla, ma il cielo era sereno su quasi tutto il territorio comunale, 117 chilometri quadrati. Come avrei potuto prevedere dove si sarebbe concentrato il nubifragio? Quel corso d’acqua non era classificato dal Piano di assetto idrogeologico tra quelli ad alto rischio. Avevamo allertato le autorità competenti. Eppure, secondo quanto sostenuto dall’accusa, avremmo dovuto organizzare un servizio di guardiania oppure chiudere le strade. Il nostro Comune ha 2.700 abitanti e 148 corsi d’acqua del reticolo minore da gestire. Quest’anno nel territorio di Sondrio abbiamo ricevuto, in media, un’allerta gialla ogni due giorni e mezzo. Dovremmo chiudere continuamente tutto?»
Per quei 148 corsi d’acqua il Comune di Chiesa in Valmalenco riceve circa settemila euro di canoni idrici. «Con quali risorse dovremmo pulirli, mettere in sicurezza gli argini, controllare i ponti e realizzare le opere necessarie? Non abbiamo né il personale specializzato per individuare tutti i rischi – spiega la sindaca - né i soldi per affrontarli». Il buon senso suggerirebbe che quando le autorità centrali affidano una funzione a un Comune, gli garantiscano anche i mezzi per esercitarla: «Non posso accettare di rispondere di un evento che non potevo prevedere e che, comunque, non avrei avuto i mezzi per impedire. Servono responsabilità definite, indicazioni operative chiare, competenze tecniche e finanziamenti. Serve anche un coordinamento più forte, nel quale le prefetture potrebbero avere un ruolo maggiore.
La questione è al centro del confronto tra gli amministratori di “Se sei sindaco” – la community animata dall’ex sindaco di Galliate Davide Ferrari – dove oltre cinquecento primi cittadini d’Italia condividono problemi, esperienze e proposte. La solidarietà espressa alla collega Petrella si accompagna alla protesta. Si va dalle iniziative più radicali, come le dimissioni di massa proposte da Enrico Salvi, sindaco di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, alla richiesta di cambiare le norme sulla responsabilità dei sindaci, contenuta nella bozza di proposta di legge redatta da Gianni Gabriele, sindaco di San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza. «L’intenzione – spiega Gabriele – è sottoporre l’idea all’Anci, con la richiesta di discuterla al Congresso nazionale di novembre. Le recenti condanne per tragedie come quella del torrente Raganello o della frana di Chiareggio – spiega il sindaco – confermano un orientamento giurisprudenziale che trasforma di fatto il Sindaco in un parafulmine penale e in un capro espiatorio per carenze sistemiche. Ci viene richiesto di essere garanti assoluti della pubblica incolumità, imponendoci oneri di prevenzione inesigibili a fronte di croniche carenze di organico tecnico e di risorse finanziarie». Il testo prevede di escludere la responsabilità penale dei sindaci per disastro, omicidio e lesioni colposi quando gli interventi di messa in sicurezza non siano stati realizzati per mancanza di finanziamenti formalmente richiesti, oppure quando l’amministratore abbia rispettato scrupolosamente il piano di protezione civile e i bollettini di allerta. Negli altri casi, la responsabilità sarebbe limitata al dolo e alla colpa grave. La proposta distingue inoltre la gestione locale dell’emergenza dalla previsione scientifica degli eventi, affidata agli organismi tecnici, e subordina le ordinanze di chiusura a un parere tecnico vincolante: in assenza di una segnalazione o di un parere sull’imminenza del pericolo, il sindaco non avrebbe l’obbligo di intervenire.
La riflessione si allarga con l’intervento di Ivana Maria Cartanì, sindaca di Sant’Alessio con Vialone, in provincia di Pavia: «Ho l’impressione – spiega Cartanì – che, come società, abbiamo progressivamente perso la capacità di accettare la fatalità. Di fronte a una tragedia sentiamo sempre più spesso la necessità di individuare un responsabile. E quando ciò non è possibile, alla fine rimane il sindaco, al quale si attribuiscono capacità di previsione e di intervento che nessun essere umano, e tantomeno un amministratore di un piccolo Comune, può possedere. Non credo che la risposta debba essere semplicemente un’ulteriore esimente penale riservata ai sindaci. Penso, invece, che conoscere un rischio generale non significhi poter prevedere quando si verificherà un evento, con quale intensità e quali conseguenze. Che la colpa vada valutata sulla base delle informazioni disponibili prima della tragedia, non con il senno di poi. Che la prevenzione deve essere concretamente possibile, ovvero che le responsabilità vanno commisurate ai poteri, alle risorse, al personale e ai tempi disponibili. Infine – conclude la sindaca - anche adottando tutte le precauzioni ragionevoli, un rischio può rimanere e una tragedia non dimostra, da sola, che qualcuno abbia una colpa».
Quando le segnalazioni si susseguono incessanti, distinguere il pericolo che richiede un intervento immediato diventa difficile. Se l’amministratore non interviene rischia di doverne rispondere; se interviene viene accusato di paralizzare inutilmente la vita del paese. Chi emette l’allerta ha assolto il proprio compito. Chi la riceve deve decidere che cosa fare, e assumersene il rischio.
Lo squilibrio e l’accusa di incostituzionalità delle leggi regionali della Lombardia
Attribuire ai Comuni il compito di prevenire il dissesto senza fornire personale competente e finanziamenti significa lasciare i sindaci davanti a responsabilità che non hanno gli strumenti per affrontare. Sul punto insiste Renata Petrella, sindaca di Chiesa in Valmalenco, condannata nel processo per la frana che nell’agosto 2020 travolse un’auto, uccidendo tre persone.
«Regione Lombardia ha attribuito una serie di funzioni ai sindaci ma ha anche trasferito ai Comuni tutto ciò che serve per esercitare concretamente quella responsabilità? L’ente è realmente adeguato a svolgere quella funziona?» chiede Petrella. Il problema che emerge chiaro dalla vicenda che ha come protagonisti gli amministratori di Chiesa in Valmalenco è il rapporto tra funzione, potere, competenza, risorsa e responsabilità: se questi elementi non sono equilibrati il sistema non funziona.
Su questo squilibrio la difesa della sindaca ha sollevato nel processo un’eccezione di incostituzionalità della legge lombarda che ha trasferito determinate funzioni ai Comuni senza garantire, al contempo, i principi di adeguatezza, differenziazione e copertura finanziaria. «I miei difensori – spiega la sindaca - hanno formalmente chiesto alla Regione di adeguare la disciplina regionale ai principi costituzionali e alla normativa statale, riservandosi iniziative giudiziarie. La questione non riguarda soltanto la Regione. Riguarda anche lo Stato e il rapporto tra i diversi livelli istituzionali. Perché se una funzione pubblica è troppo complessa per essere esercitata efficacemente dal livello più vicino al cittadino, l’ordinamento deve interrogarsi su quale sia il livello istituzionale adeguato a svolgerla. Il principio di adeguatezza è previsto dall’articolo 118 della Costituzione e va letto proprio in questa prospettiva».
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