Alessandro Zan: Sarà reato affermare la verità del matrimonio fondato sull’amore tra uomo e donna, senza attribuire identica valenza alle unioni omosessuali? «Assolutamente no, è un esercizio della libertà d’espressione che nessuno vuole intaccare» - Facebook
Continua il dibattito sulle proposte di legge al vaglio della commissione Giustizia della Camera che intendono intervenire sugli articoli 604 bis e ter del codice penale e sulla cosiddetta 'legge Mancino' (205 del 1993). Le norme in questione puniscono la propaganda, la discriminazione e la violenza «per motivi razziali, etnici e religiosi». Le proposte di legge - su cui fin dal mese scorso sono state avviate le audizioni di esperti - puntano ad inserire nella legge esistente le fattispecie della 'identità di genere' e dell’'orientamento sessuale' con l’obiettivo di combattere l’omofobia e l’omotransfobia. I cinque testi – Boldrini-Speranza, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi – sono molto simili e sono sostenuti da numerosi deputati di peso sia del Pd, sia di Italia Viva. Ora le proposte sono confluite in un testo unico che verrà reso noto mercoledì prossimo.
«Non vogliamo limitare la libertà d’espressione di nessuno. Non sarà una legge-bavaglio, né una legge liberticida. Anzi non sarà neppure una nuova legge, perché la legge Mancino è stata vagliata dalla giurisprudenza per oltre quarant’anni e offre le più ampie garanzie costituzionali». Alessandro Zan, deputato del Pd, incaricato di stendere una sintesi comune dei cinque progetti di legge sull’omofobia, getta acqua sul fuoco delle polemiche. «Abbiamo un solo obiettivo. Tutelare le persone più vulnerabili. Non inseguiamo né progetti ideologici né di propaganda».
Cosa risponde ai vescovi italiani che nel comunicato diffuso mercoledì hanno paventato il rischio di 'derive liberticide' a proposito di tematiche sensibili, legate al matrimonio e alla sessualità?
Direi che il rischio prospettato è inesistente. Nella formulazione del testo unico che presenteremo mercoledì prossimo, estendiamo i crimini omotransfobici solo per l’istigazione all’odio e alla violenza. Nessuno riferimento ai commi dell’articolo 604 che fanno riferimento alla libertà d’espressione. D’altra parte già la legge Mancino, che nel ’93 aveva modificato la precedente legge Reale, li aveva inseriti solo per impedire la propaganda dell’odio razziale e per frenare il negazionismo. Eppure quella parte della legge, considerata di dubbia costituzionalità, non è mai stata concretamente applicata.
«Il reato d’odio non è un qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma, come dice la Cassazione, dev’essere motivato 'da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori'»
Quindi lei si dice convinto che il principio della libertà d’espressione non sia in pericolo?
Guardi, è un principio che anch’io ho molto caro. Ma certamente nella libertà d’espressione non si può includere l’incitamento all’odio. Ecco perché la libertà d’espressione, garantita dalla Costituzione, dev’essere bilanciata dal rispetto della dignità umana.
Facciamo un esempio concreto per fugare ogni dubbio. Affermare la verità del matrimonio fondato sull’amore tra uomo e donna, senza attribuire identica valenza alle unioni omosessuali, diventerà un reato?
Ma certamente no. Io, da omosessuale, non sarò d’accordo con lei. Magari, esercitando la mia libertà d’opinione, la inviterò a ragionare sull’opportunità di parlare di famiglie al plurale, ma questo rientra appunto nella garanzia costituzionale. Si tratta di esercizio della libertà d’espressione che, ripeto, nessuno vuole intaccare. Non vogliamo leggi liberticide.
Qual è secondo lei il confine tra libertà d’espressione e violazione della dignità umana?
Più che la mia opinione, è importante quanto afferma a questo proposito la Cassazione nella sentenza del 23 giugno 2015, in riferimento all’odio razziale o etnico. Non è un qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, ma dev’essere motivato 'da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori'. E ancora la Cassazione spiega che il giudice, tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, 'deve assicurare il contemperamento dei princìpi di pari dignità e di non discriminazione con quello della libertà d’espressione'. Con lo stesso criterio guardiamo ai reati lesivi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Come vede, c’è una giurisprudenza consolidata. Sarebbe impossibile inventarsi derive rischiose.
La Chiesa afferma da tempo, e papa Francesco l’ha ribadito con chiarezza, che nessuno può essere discriminato in base al proprio orientamento sessuale. Siamo perfettamente d’accordo sul fatto che ogni gesto di violenza è un attentato alla sacralità della vita. Ma non bastava ciò che già afferma in merito la legge Mancino per perseguire le violenze contro le persone omosessuali e transessuali?
No, è importante approvare una legge che preveda una tutela rafforzata perché siamo di fronte a persone più vulnerabili e che quindi devono essere protette. In tanti casi di omofobia andati a processo, il giudice, non avendo riferimenti precisi, ha dovuto appellarsi ai motivi abbietti. E ciò contrasta con quell’esigenza di rafforzare le tutele, come tra l’altro ci raccomanda l’Europa.
Eppure durante le audizioni alla Commissione Giustizia della Camera è emerso, sulla base di dati forniti dal Ministero dell’Interno, che negli ultimi dieci anni i reati riferibili all’orientamento sessuale e all’identità di genere, sarebbero solo 212, in media 26,5 ogni anno. Non tantissimi da giustificare una nuova legge…
Ma non è così. È vero che da una lettura strumentale di queste statistiche potrebbe emergere la convinzione che si tratti di fenomeni marginali. In realtà l’Osservatorio della polizia non raccoglie dati che non siano collegati a un reato specifico. E, non essendoci una legge, non può evidentemente neppure raccogliere i dati correlati. Ecco perché sembrano numeri esigui. I delitti contro omosessuali e transessuali sono una realtà sommersa, molto più vasta purtroppo di quanto si possa rilevare dai dati ufficiali. In altri Paesi si è visto che, dopo l’approvazione di leggi specifiche, i dati sono esplosi.
In altri Paesi si è visto anche che, dopo l’approvazione di leggi contro l’omofobia, un vescovo – nello specifico quello di Malaga, in Spagna, nel 2014 – è stato indagato penalmente per aver affermato che la sessualità è finalizzata alla procreazione, contrariamente agli atti omosessuali. Da noi potrebbe succedere?
Ripeto, no in maniera assoluta. La legge italiana sarà completamente diversa e, come detto, sarà garantita la libertà d’opinione contemperata ai princìpi della pari dignità. In questo caso evidentemente non siamo di fronte a un’opinione che istiga a commettere violenza. Poi la mia opinione sarà evidentemente diversa da quella del vescovo, ma siamo sempre nell’ambito di un libero confronto di idee.
Perché non cancellare dal progetto di legge le espressioni identità di genere e orientamento sessuale, che fanno riferimento a concetti su cui la scienza appare ancora divisa. Non si potrebbe indicare più semplicemente persone omosessuali e transessuali?
Anche in questo caso non ci siamo inventati nulla. Sono espressioni consolidate dal punto di vista giuridico. Sono presenti in varie sentenza della Corte costituzionale (2015 e 2017), negli ordinamenti internazionali (per esempio la Convenzione di Istanbul). E anche nel nostro ordinamento penitenziario. Sarebbe stato difficile ricorrere a una terminologia diversa.