giovedì 31 maggio 2018
La sentenza: quando un richiedente protezione si reca in un Paese dell'Unione diverso da quello nel quale ha presentato istanza, non può essere riportato automaticamente nello Stato Ue di provenienza
Corte Ue: stop ai respingimenti dei richiedenti asilo tra stati membri
COMMENTA E CONDIVIDI

E' una sentenza destinata a scompaginare le politiche sui migranti, quella emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea che, di fatto, riapre le porte al transito di richiedenti asilo da un Paese Ue all'altro, come nel caso delle migliaia di migranti che hanno chiesto la protezione internazionale all'Italia ma che poi tentano di raggiungere altri Paesi, come Francioa e Austria, venendo regolarmente respinti dalle autorità locali e ricondotti poi nella Penisola.

Stando al verdetto, quando una persona si rechi in uno Stato membro dell'Ue dopo aver presentato una domanda di protezione
internazionale in un altro Stato membro, il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo prima che quest'ultimo
abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico.
Con la sentenza, si legge in una nota della Corte, diffusa oggi, la Corte dichiara che dal testo, dalla genesi e dall'obiettivo del
regolamento Dublino III emerge con chiarezza che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all'interessato
solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona.

L'intervento della Corte è arrivato grazie al ricorso di un migrante respinto dalla Francia verso la Germania. Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Adil Hassan, cittadino iracheno, si è recato in Francia, dove è stato fermato. Le autorità francesi hanno allora chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico il signor Hassan decidendo al contempo, lo stesso giorno, di trasferire quest’ultimo verso la Germania. Le autorità francesi hanno considerato, infatti, in applicazione del regolamento Dublino, che fosse la Germania lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, giacché era in tale paese che quest’ultimo aveva presentato tale domanda. L'iracheno ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la decisione che disponeva il suo trasferimento verso la Germania. "Egli fa valere, in particolare, che tale decisione - si legge in una nota dealla Corte - disattende il regolamento Dublino III perché è stata adottata e a lui notificata prima che lo Stato membro richiesto (la Germania) rispondesse esplicitamente o implicitamente alla richiesta di ripresa in carico delle autorità francesi".

Investito della causa, il tribunale amministrativo francese di Lille domanda alla Corte di giustizia se, nel contesto sopra descritto, le autorità francesi potessero adottare una decisione di trasferimento nei confronti di Hassan e notificargliela prima che la Germania avesse accettato esplicitamente o implicitamente tale ripresa in carico.
La decisione avrà ricadute, ad esempio, sulle migliaia di richiedenti asilo che cercano di raggiungere dall'Italia altri Paesi Ue ma che, senza un preventivo accordo con Roma, vengono riconsegnati alle autorità italiane dalle varie gendarmerie. D'ora in avanti questo automatismo, che ha bloccato nel nostro Paese decine di migliaia di persone, potrebbe venire interrotto poiché il migrante ha diritto a presentare ricorso contro il respingimento all'interno dell'Ue e, in ogni caso, le forze di polizia dei Paesi confinanti dovranno prima chiedere all'Italia l'autorizzazione alla presa in carico del migrante.

Negli ultimi mesi migliaia di persone stanno tentando di attraversare i valichi alpini per raggiungere la Francia proprio a causa dei respingimenti operati a Ventimiglia e, verso l'Austria, al confine del Brennero. Una stretta che ha provocato anche diversi morti lungo i sentieri di montagna.

In particolare, la sentenza rileva che una persona "potrebbe essere costretta, prim’ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di ripresa in carico, a proporre un ricorso contro la decisione di trasferimento ancorché un tale ricorso possa intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente alla richiesta di ripresa in carico". Peraltro, la portata del diritto a un ricorso effettivo dell’interessato potrebbe uscirne ridotta, dato che la decisione di trasferimento sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente (nella fattispecie, la Francia).

Infine, suggerisce la Corte di giustizia, ammettere che l’adozione e la notifica di una decisione di trasferimento possano intervenire
prima della risposta dello Stato membro richiesto significherebbe "esporre la persona interessata al rischio di un trasferimento verso detto Stato membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito".





© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: