martedì 14 febbraio 2023
Sul caso della Sos Humanity il Tribunale liquida la “dottrina Piantedosi”: bisogna fornire sostegno a tutti i profughi in mare, senza possibilità di distinguere, come sancito invece dal decreto
«Assistere i naufraghi è un obbligo», dai giudici di Catania stop al governo

REUTERS

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L’Italia non può rifiutarsi di fare sbarcare i naufraghi soccorsi in mare da qualunque genere di navi di soccorso e non può discriminare i superstiti sulla base delle loro condizioni di salute. Con una ordinanza di 11 pagine il presidente del Tribunale di Catania liquida la “dottrina Piantedosi”, che in quella circostanza aveva parlato di “carico che ne dovesse residuare”, condannando il governo a pagare le spese legali nel procedimento mosso dai legali di “Sos Humanity”.

L’organizzazione umanitaria nel novembre scorso vide toccare terra i richiedenti asilo solo dopo l’intervento delle autorità sanitarie che ordinavano l’immediato sbarco. Un’altra batosta per il governo Meloni dopo la doppia bocciatura dei decreti sicurezza arrivata dal Consiglio d’Europa.

«Fra gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute», scrive il presidente del Tribunale civile di Catania, Marisa Acagnino. Il ricorso era stato presentato da 35 profughi della “Humanity 1” contro il «decreto interministeriale del 4 novembre del 2022 - ricorda il giudice - che ha previsto l’ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute, segnalate dalle competenti autorità nazionali».

Se il governo vorrà conformarsi alle indicazioni dei tribunali o proseguire sulla strada del boicottaggio non dichiarato contro le organizzazioni umanitarie lo si vedrà in queste ore. La nave di Medici senza Frontiere ieri ha soccorso una cinquantina di persone messe in mare dai trafficanti sulle coste libiche. La “Geo Barents” si appresta a chiedere l’assegnazione del più vicino porto di sbarco. Fino ad ora il Viminale ha assegnato porti a centinaia di miglia di distanza, contravvenendo alle indicazioni richiamate anche dalla decisione del Tribunale di Catania.

Il decreto siglato dai ministri Piantedosi (Interno), Crosetto (Difesa) e Salvini (Infrastrutture), nel caso della “Humanity” aveva imposto il divieto di sostare in acque territoriali italiane, consentendolo solo per mettersi al riparo dalla tempesta ma senza autorizzazione allo sbarco. A causa delle difficili condizioni del mare venne concesso di sbarcare a Catania a un cospicuo gruppo di sopravvissuti al mare e alle torture libiche, lasciandone a bordo 35. In quella circostanza Piantedosi, confermando la volontà di non voler far sbarcare quanti erano rimasti a bordo, sostenne che la nave doveva allontanarsi con il “carico che ne dovesse residuare”. Parole che hanno innescato una polemica mai del tutto sopita.

Prima che arrivasse la decisione dei magistrati, l’8 novembre venne poi autorizzato lo sbarco dei 35 che avevano comunque avviato un’azione giudiziaria contro l’Italia. I ministeri coinvolti si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, proprio perché tutti i naufraghi erano stati fatti scendere, e di rigettare il ricorso. Ma il giudice ha preferito andare in fondo sferrando quello che rischia d’essere il colpo di grazia all’intera impalcatura dei nuovi decreti sicurezza. Nell’ordinanza, infatti, viene richiamata una sentenza della Corte di Cassazione a cui potranno appellarsi le organizzazioni umanitarie e che, trattandosi di giurisprudenza, non potrà essere rinnegata dai tribunali territoriali.

«Fra gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese - ricorda il giudice Acagnino - vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute». E a non lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie , vi è la sentenza 6626 della Cassazione penale: «Una nave in mare che presta assistenza non costituisce “luogo sicuro”, se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il loro diritto a presentare domanda di protezione internazionale».

E questo può avvenire solo a terra, senza che alcun cavillo possa ritardarne lo sbarco. «Il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto con il solo salvataggio dei naufraghi”, ma con la discesa a terra “presso un “luogo sicuro” (place of safety), e cioè - ribadisce il Tribunale di Catania richiamando il verdetto della suprema corte - in un luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse».


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