martedì 4 maggio 2021
Un disegno di legge, molte adesioni, ma anche diverse critiche, e ora altrettante polemiche. Ma soprattutto un gran numero di interrogativi ancora aperti.
Ddl Zan: identità di genere, libertà di opinioni... i 10 punti controversi
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Un disegno di legge, molte adesioni, ma anche diverse critiche, e ora altrettante polemiche. Ma soprattutto un gran numero di interrogativi ancora aperti. Sfumata ormai l’immagine del progetto che avanza tra consensi quasi unanimi, il ddl Zan conferma di richiedere una revisione profonda alla luce di un confronto vero e plurale, per non perdere l’occasione di includere le osservazioni serie emerse da molte voci, anche dello stesso schieramento progressista nel quale la bozza è nata. Nelle ultime settimane interviste e approfondimenti sulle pagine di Avvenire – che si sommano a quelli dei mesi scorsi – hanno permesso di mettere a fuoco i punti critici. Proviamo a riassumere schematicamente i principali.

1. L’ordinamento italiano – e anche la legge Mancino, la numero 122 del 1993 che il ddl vuole modificare – già tutela ampiamente le persone soggette per qualunque motivo a manifestazioni di odio e violenza, tant’è vero che le aggressioni a persone omosessuali vengono sempre perseguite dalle forze dell’ordine al pari di tutte le forme di discriminazione, senza bisogno di un’aggravante specifica.

2. Il ddl introduce il concetto di "identità di genere" aggiungendolo nell’articolo 1 a quello di "sesso": ma l’uno esclude l’altro, visto che il primo si basa su un’auto-percezione soggettiva che può anche essere diversa dal dato di fatto biologico del secondo. Questa apertura indeterminata a ogni possibile identità diventa di fatto l’architrave dell’intera legge.

3. Molti ritengono che l’identità di genere tenda a «cancellare la differenza sessuale per accreditare una indistinzione dei generi» – come si legge nell’appello «di personalità dell’area di centro sinistra» –, con «una confusione antropologica che preoccupa». E che diventerebbe «il luogo in cui si vuole che la realtà dei corpi – in particolare quella dei corpi femminili – venga fatta sparire», come lamentano le associazioni femministe e lesbiche.

4. La "identità di genere" nella sua indeterminatezza soggettiva non appare adatta a sostenere una legge, che ha bisogno di certezze oggettive, e tantomeno una norma (l’articolo 604-bis del Codice penale) che prevede sanzioni a chi ne viola il dettato.

5. È più che dubbio che la ridefinizione di concetti fondanti relativi alla persona umana possa avvenire per legge. Ma quand’anche dovesse accadere, una legge simile dovrebbe esprimere un consenso vastissimo, e non essere ottenuta a colpi di maggioranza su una norma profondamente divisiva nel Parlamento e nel Paese come questa.

6. La Costituzione afferma all’articolo 3 la «pari dignità sociale» di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso...»: un’espressione che non esclude nessuno, per definizione, e che non dovrebbe autorizzare l’identificazione per legge di un gruppo di cittadini distinti dagli altri per un criterio soggettivo come l’identità di genere.

7. L’introduzione di donne e disabili tra le categorie sociali meritevoli di speciale tutela accanto alle persone omo e transessuali equipara in modo forzoso condizioni (e possibili discriminazioni) assai diverse, oltre ad apparire strumentale per allargare il consenso alla legge. Ci sono altre urgenze per donne e disabili: ad esempio, una legge che riconosca il ruolo sociale dei caregiver (in gran parte donne), da anni attesa da milioni di italiani.

8. La «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» apre la porta delle scuole all’idea che l’identità di genere e non il sesso definisca una persona, un concetto che dal punto di vista educativo è più che discusso, di fatto escludendo la possibilità di affermare la tesi contraria, ritenuta potenzialmente discriminatoria. Senza contare che potrebbe essere ritenuto omofobico escludere dall’incontro con bambini e ragazzi coppie gay che promuovono l’idea della genitorialità tramite maternità surrogata.

9. L’articolo 4 fa salve «libera espressione di convincimenti od opinioni» e «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte» ma con un limite ambiguo: «Purché – specifica il testo – non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Una previsione alquanto vaga, affidata all’interpretazione di ogni giudice. La sola minaccia di conseguenze penali, peraltro, può indurre una compressione della libertà di pensiero e di educazione sotto la minaccia di "omofobia".

10. La sfida della pandemia impone unità di intenti e di sforzi. Non è chiaro perché si sia voluto introdurre proprio ora nei lavori parlamentari e nel dibattito pubblico – senza una vera emergenza sociale che lo giustifichi – un tema che minaccia di rompere una coesione faticosamente raggiunta. A una legge si può arrivare solo dopo un dibattito approfondito, rispettoso delle differenze, capace di costruire un consenso unanime, aperto a tutta la società civile, ad esempio sul modello degli "stati generali della bioetica" che in Francia hanno preceduto la revisione della legge in corso in Parlamento.

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