Solo a 69 anni gli assegni del Fondo Clero
Questa situazione appare conforme alla legge, ma si tratta in realtà di un formalismo di apparenza che non trova riscontro sostanziale nel decreto n. 78/2010 che ha introdotto i periodici aumenti delle età. Una lettura sistematica del decreto consente infatti di riscontrare come il legislatore si sia interamente dedicato, con diverse precisazioni, alla assicurazione generale obbligatoria ed abbia ignorato, come già avvenuto in precedenti occasioni, la singolarità del Fondo Clero.
Oltre a subire l'applicazione della maggiore speranza di vita ben oltre i limiti del sistema generale, i ministri di culto vengono anche privati della facoltà di differire la domanda di pensione di almeno un anno, allo scopo di usufruire, secondo le regole del Fondo, di una speciale maggiorazione. Oggi, di fatto, il differimento può esprimere i suoi effetti solo dopo i 70 anni di età. Una conseguenza certamente ignorata dal legislatore. Si verifica inoltre un ulteriore riflesso che coinvolge anche i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i professionisti che intendono utilizzare la totalizzazione o il cumulo gratuito di contributi sparsi in varie gestioni, compreso il Fondo Clero, per maturare un unico assegno pensionistico. Per accedere all'unificazione dei versamenti devono infatti rispettare la singola età in vigore nelle gestioni interessate e quindi subiscono anch'essi l'aumento di un anno applicato al Fondo Clero.