Indennizzi per tutte le vittime
È dal 2004 che una legge dello Stato (n.206) prevede forme di risarcimento alle persone, sia civili sia militari, lese nel fisico e negli affetti da stragi o attentati commessi in Italia o all'estero. Tuttavia l'Inps e l'Inpdap, tenuti alla liquidazione dei sostegni economici ai cittadini colpiti, hanno riscontrato diverse difficoltà nella loro applicazione. Nell'offrire le necessarie precisazioni, una recente Direttiva del Consiglio dei Ministri ha riesaminato l'intera legge del 2004, introducendo nuove e più favorevoli opportunità.
Destinatari. I benefici pensionistici sono destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dalla assicurazione cui sono iscritti, che siano vittime di eventi terroristici in Italia a partire dal 1961 e se all'estero dal 2003. Spettano ora anche ai cittadini stranieri (appartenenti all'Unione Europea o extracomunitari) a condizione che siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici è subordinato però al possesso di una posizione assicurativa in Italia. Per le persone già pensionate si procede alla ricostituzione della pensione.
Calcolo della pensione. Il calcolo della pensione avviene utilizzando le disposizioni a favore degli ex combattenti, con tre aumenti periodici dello stipendio o con la qualifica superiore. Questi benefici devono essere riportati anche sulla retribuzione presa a calcolo della pensione.
10 anni. Le vittime che hanno subito una invalidità permanente al lavoro hanno diritto ad un aumento figurativo dell'anzianità previdenziale di 10 anni, utile per il diritto e per la misura della pensione. Il beneficio è riconosciuto indipendentemente dal grado di invalidità, mentre prima era richiesto l'80%, ed è esteso al coniuge (anche di fatto o divorziato), ai figli anche maggiorenni, oppure, in loro mancanza, ai genitori. La maggiore anzianità porta indietro l'inizio delle assicurazioni ed opera indipendentemente dallo svolgimento, oggi, di un lavoro o dal possesso di una pensione.
Clausola oro. A quanti hanno già una pensione di qualsiasi categoria e gestione, ed ai loro familiari, è riconosciuta la cosiddetta «clausola oro», cioè l'adeguamento costante della pensione alle retribuzioni dei lavoratori in servizio con pari anzianità. Questa misura opera indipendentemente dalle modalità di calcolo della pensione e segue fedelmente gli adeguamenti dei contratti collettivi di lavoro. Il trattamento tanto favorevole è stato esteso non solo alle pensioni di reversibilità ai familiari superstiti ma anche alle pensioni dirette percepite in proprio dai membri della famiglia.