Rubriche

Indennità alle colf negli enti religiosi

Vittorio Spinelli venerdì 5 giugno 2020
Sono aperte le procedure dell'Inps per liquidare le indennità Covid anche ai lavoratori domestici. Spettano 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020 a condizione che i lavoratori interessati non siano conviventi con il datore di lavoro. Sia il decreto Rilancio, che ha introdotto il doppio sussidio, sia la tempestiva circolare applicativa dell'Inps (n. 65 del

28 maggio) fanno generico riferimento a "datori di lavoro", nella comune accezione di famiglie e di singoli che si avvalgono dei servizi prestati dalle colf e dalle badanti. Nel silenzio delle norme, che non fanno riferimenti ai lavoratori domestici presenti nelle strutture di vita collettiva, si deve dedurre che le nuove indennità spettino anche alle colf e alle badanti che operano presso conventi, seminari, case famiglia, case di ricovero per sacerdoti anziani ed altri enti di vita comunitaria, nei quali gli ospiti sono assistiti quotidianamente con gli stessi servizi domestici per una comune famiglia, come vitto, pulizie ecc.
Le indennità Covid sono liquidate dall'Inps in base alla domanda della lavoratrice interessata (esclusivamente sul sito dell'ente o tramite i patronati) senza interventi del suo datore di lavoro. Il decreto esclude il possesso di redditi e pensioni non ritenuti compatibili. I requisiti di accesso richiesti per il sussidio fanno tuttavia presumere, sullo sfondo della domanda, un'attenta verifica della posizione previdenziale dell'ente datore di lavoro. Occorre infatti che la lavoratrice risulti regolarmente iscritta nella Gestione dei lavoratori domestici e che il rapporto di lavoro domestico sia attivo alla data del 23 febbraio 2020. Va poi aggiunto un orario settimanale di servizio superiore a 10 ore, considerando anche l'eventuale servizio presso un altro datore di lavoro. Non risulti, infine, la convivenza con alcuno dei datori di lavoro. L'indennità è pagata dall'Inps in unica soluzione.
I riferimenti agli enti di vita collettiva non escludono il diritto alle indennità a colf e badanti che effettuano servizi domestici (oppure l'assistenza all'anziano) in casa di un singolo sacerdote, sulla base degli stessi requisiti richiesti dal decreto Rilancio. Sono per questo escluse le "perpetue" che convivono nella casa canonica. Si presume che anche il sacerdote sia in regola quale datore di lavoro presso l'Inps.