Ferrovie, salve le pensioni rosa
Lo precisa il Ministero del lavoro ricordando che questo aumento si applica solo alle dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'Inpdap. Il requisito più gravoso dell'età per le pensioni rosa è stato imposto dall'Unione Europea, ritenendo che i pubblici dipendenti iscritti all'Inpdap abbiano caratteristiche "professionali", e per questo si debba garantire un'assoluta parità previdenziale tra uomini e donne.
Al contrario, le lavoratrici iscritte al Fondo delle Ferrovie, gestito dall'Inps, non sono regolate da un rapporto di pubblico impiego, per effetto della privatizzazione del trasporto ferroviario e che ha portato poi alla costituzione del Fondo speciale Inps. Sin dal lontano 1992 la vecchia Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata trasformata nella società "Ferrovie dello Stato spa", soggetto di diritto privato, i cui dipendenti sono regolati da un rapporto privatistico. Le dipendenti Fs continuano pertanto a conseguire la pensione a 60 anni, purché abbiano raggiunto il limite di servizio previsto per il proprio profilo operativo (personale di macchina, viaggiante, navigante e di manovra). Si tratta quindi di pensioni che, per essere liquidate, richiedono un elevato grado di specializzazione. In particolare, le lavoratrici assunte da Trenitalia, Rete ferroviaria italiana, Italferr, Ferservizi ecc., costituite per cessione di ramo d'azienda delle Ferrovie spa, sono inquadrate nella assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e non nel Fondo speciale ferrovieri, ugualmente gestito dall'Inps. Anche per queste assunte vale l'età pensionabile di 60 anni, ma come regola ordinaria dell'assicurazione generale.
Riscossione tributi. Tra gli innumerevoli Fondi gestiti dall'Inps spicca la scadenza di un vecchia operazione che sì è aperta addirittura nel lontano 2004. Si tratta degli assegni straordinari liquidati dal "Fondo per il sostegno del reddito del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali". Il Fondo liquida gli assegni a favore dei dipendenti delle concessionarie della riscossione tributi iscritti nel 2000 al Fondo esattoriali, ai dipendenti dell'Ascotributi e del Consorzio dei concessionari. L'assegno è liquidato per il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità dell'assicurazione generale o di vecchiaia del Fondo esattoriali. La legge istitutiva del Fondo di solidarietà ha previsto che le richieste degli assegni possono essere presentate dai datori di lavoro nel lungo periodo che va dal 30 gennaio 2004 fino al prossimo 29 gennaio 2010.